Art. 13. Risorse finanziarie 1. Le entrate dell'Istituto sono costituite: a) da un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attivita' di istituto, di cui al piano triennale di cui all'art. 11, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) contributi dell'INPS e dell'INAIL finalizzato allo svolgimento delle attivita' di ricerca dell'ISFOL nel settore delle politiche sociali; c) da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; d) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, o da parte di enti pubblici; e) convenzioni con soggetti pubblici e privati; f) da ogni altra eventuale entrata connessa alle proprie attivita'. 2. Il contributo degli enti di cui alla lettera b) e' determinato, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 10 febbraio 1961, n. 66.