Art. 16. Norme transitorie e finali 1. Il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi cui si provvede entro i successivi sessanta giorni e, durante tale periodo, svolgono le funzioni di ordinaria amministrazione. 2. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze relative ai piani di attivita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dichiara decaduti gli organi e nomina un commissario straordinario con i poteri previsti per il presidente e il consiglio di amministrazione per la durata massima di dodici mesi, a pena di scioglimento dell'Istituto. 3. Lo statuto dell'ISFOL, approvato, integrato e modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, e' abrogato a far data dalla entrata in vigore del presente statuto. 4. Eventuali successive modifiche allo statuto sono apportate con la stessa modalita' procedurale seguita per l'adozione del presente statuto. 5. Entro tre mesi dall'insediamento dei nuovi organi l'ISFOL sono adottati, in coerenza con le disposizione del presente statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.