Art. 6. Presidente 1. Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le commissioni parlamentari, dura in carica quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed esercita le seguenti funzioni: a) predispone, sentito il direttore generale, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, disponendone la convocazione; b) sovrintende all'andamento dell'Istituto, assicurandone l'unita' d'indirizzo; c) sovrintende ai rapporti istituzionali; d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore generale, l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire ed i programmi da realizzare, le dotazioni organiche e il documento di programmazione triennale dei fabbisogni; e) assicura al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale, trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione; f) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dal direttore generale. 3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il Comitato di partenariato sociale e istituzionale. Provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di amministrazione; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di distinzione tra indirizzo ed attivita' di gestione. 4. Il presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, puo' delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio di amministrazione designato quale vicepresidente. 5. Su specifici ambiti di attivita' dell'Istituto coerenti con i compiti di cui all'art. 2, il presidente puo', qualora necessario, costituire comitati di indirizzo aventi funzioni consultive e di proposta. Nella costituzione di detti comitati rileva il principio della rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale.