(Allegato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
 
                             Presidente 
 
    1.  Il  presidente,  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentite le commissioni parlamentari, dura in carica  quattro
anni ed e' rinnovabile una sola volta. 
    2. Il presidente ha la  rappresentanza  legale  dell'Istituto  ed
esercita le seguenti funzioni: 
      a) predispone, sentito  il  direttore  generale,  l'ordine  del
giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione,  disponendone
la convocazione; 
      b)  sovrintende  all'andamento   dell'Istituto,   assicurandone
l'unita' d'indirizzo; 
      c) sovrintende ai rapporti istituzionali; 
      d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, su  proposta  del
direttore generale, l'individuazione e la definizione degli obiettivi
da perseguire ed i programmi da realizzare, le dotazioni organiche  e
il documento di programmazione triennale dei fabbisogni; 
      e) assicura al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la
necessaria  collaborazione  nell'azione  di  vigilanza  ministeriale,
trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione; 
      f) assicura il costante raccordo  tra  le  funzioni  esercitate
rispettivamente dal Consiglio  di  amministrazione  e  dal  direttore
generale. 
    3.  Il  presidente   convoca   e   presiede   il   consiglio   di
amministrazione   e   il   Comitato   di   partenariato   sociale   e
istituzionale. Provvede nelle materie e per  gli  atti  delegati  dal
consiglio di amministrazione; esercita ogni competenza non attribuita
espressamente ad altri organi dalla  legge  e  dai  regolamenti,  nel
rispetto del criterio di distinzione tra indirizzo  ed  attivita'  di
gestione. 
    4. Il presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento,
puo' delegare la rappresentanza legale e le altre  funzioni  inerenti
al  suo  ufficio  ad  un  membro  del  consiglio  di  amministrazione
designato quale vicepresidente. 
    5. Su specifici ambiti di attivita' dell'Istituto coerenti con  i
compiti di cui all'art. 2, il presidente  puo',  qualora  necessario,
costituire comitati di indirizzo  aventi  funzioni  consultive  e  di
proposta. Nella costituzione di detti comitati  rileva  il  principio
della rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale.