IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e le regioni Lazio (16 aprile 2009),
Emilia-Romagna (16 aprile 2009), Veneto (16 aprile  2009),  Lombardia
(16 aprile 2009), Liguria (29 aprile 2009) e Abruzzo (17 aprile 2009)
che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito  spettante
a ciascun lavoratore e' integrato  da  un  contributo  connesso  alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  in  misura
pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in  data  6  ottobre  2010,
relativo alla societa' «Mariella Burani Retail S.r.l.», per la  quale
sussistono le condizioni previste dalla normativa  sopra  citata,  ai
fini della concessione del trattamento straordinario di  integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti  gli  assensi  delle  regioni  Lazio   (2   novembre   2010),
Emilia-Romagna (11 ottobre 2010), Veneto (12 ottobre 2010), Lombardia
(3 novembre 2010), Liguria (20 ottobre 2010) e  Abruzzo  (14  ottobre
2010) che si sono  assunte  l'impegno  all'erogazione  della  propria
quota parte del sostegno al  reddito  (30%)  che  sara'  concesso  in
favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  societa'  «Mariella  Burani
Retail  S.r.l.»,  in  conformita'  agli  accordi  siglati  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda «Mariella Burani Retail S.r.l.»; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro, a  carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni,  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, e' autorizzata la concessione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale, definito nell'accordo  intervenuto  presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data  6  ottobre
2010, per il periodo dall'11 ottobre 2010  al  10  ottobre  2011,  in
favore di un numero massimo di 30 lavoratori della  «Mariella  Burani
Retail S.r.l.», dipendenti presso gli stabilimenti di: 
    Reggio nell'Emilia: 8 lavoratori; 
    Parma: 2 lavoratori; 
    Mantova: 3 lavoratori; 
    Milano: 5 lavoratori; 
    Genova: 3 lavoratori; 
    Pescara: 3 lavoratori; 
    Roma: 3 lavoratori; 
    Verona: 3 lavoratori. 
  La contrazione dell'orario di lavoro sara'  effettuata  secondo  il
seguente schema: 
 
    

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|     Stabilimento      |     Contrazione dell'orario di lavoro     |
|=======================|===========================================|
|Reggio nell'Emilia (RE)|4 lavoratori - fino ad un massimo del 100 %|
|                       |4 lavoratori - fino ad un massimo del 30 % |
|-----------------------|-------------------------------------------|
|     Parma (PR)        |2 lavoratori - fino ad un massimo del 50 % |
|-----------------------|-------------------------------------------|
|    Mantova (MN)       |3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % |
|-----------------------|-------------------------------------------|
|    Milano (MI)        |5 lavoratori - fino ad un massimo del 50 % |
|-----------------------|-------------------------------------------|
|    Genova (GE)        |3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % |
|-----------------------|-------------------------------------------|
|   Pescara (PS)        |3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % |
|-----------------------|-------------------------------------------|
|    Roma (RM)          |3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % |
|-----------------------|-------------------------------------------|
|   Verona (VR)         |3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % |
|=======================|===========================================|

    
 
  Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata: 
    l'intera contribuzione  figurativa  e  il  70%  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa (ad esclusione dei lavoratori  delle  regioni  Lombardia  e
Veneto, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 10 ottobre 2011); 
    l'intera contribuzione figurativa  e  il  100%  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa, limitatamente ai  lavoratori  delle  regioni  Lombardia  e
Veneto, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 10 ottobre 2011. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale, ad esclusione dei lavoratori  delle  regioni  Lombardia  e
Veneto, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 10 ottobre 2011. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 260.611,95. 
  Matricola INPS: 6802748711. 
  Pagamento diretto: si.