IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 82, comma  1,  lettera  c),  numero  1),  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, di seguito decreto legislativo  n.  81/2008,  il  quale
prevede che «i lavori  su  parti  in  tensione  siano  effettuati  da
aziende autorizzate, con specifico provvedimento  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  ad  operare  sotto
tensione»; 
  Visto l'art. 82, comma  1,  lettera  c),  numero  2),  del  decreto
legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «l'esecuzione dei lavori
su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati  dal  datore
di lavoro ai sensi della pertinente  normativa  tecnica  riconosciuti
idonei per tale attivita'»; 
  Visto l'art. 82, comma 2, del decreto legislativo  n.  81/2008,  il
quale prevede che «con decreto del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono  definiti
i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di  cui  al  comma  1,
lettera c), numero 1)»; 
  Visto l'art. 1 della legge 13  novembre  2009,  n.  172,  il  quale
prevede l'istituzione del Ministero della salute ed il  trasferimento
ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis,  articoli  da  47-bis  a
47-quater,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, gia' attribuite al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85; 
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  il
quale  prevede  la  soppressione   dell'ISPESL   e   la   contestuale
attribuzione delle relative competenze all'INAIL; 
  Ritenuto  pertanto  che  ove  il  decreto  legislativo  n.  81/2008
attribuisca competenze all'ISPESL esse debbano  intendersi  conferite
all'INAIL; 
  Ravvisata la necessita' di  regolamentare  il  settore  dei  lavori
elettrici sotto tensione in relazione alle particolari metodologie di
lavoro da adottare, nonche' alla elevata  professionalita'  richiesta
agli operatori del settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione  effettuati
su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale  a  tensione
superiore a 1000 V. In particolare si applica: 
    a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti
dal suolo, dai sostegni delle  parti  in  tensione,  dalle  parti  in
tensione, da supporti isolanti e non,  da  velivoli  e  da  qualsiasi
altra  posizione  atta  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni
generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza; 
    b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo  e
l'applicazione  di  modalita',  di  tipologie  di  intervento  e   di
attrezzature innovative. 
  2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto
tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici  in
tensione realizzati  nel  rispetto  delle  relative  nonne  tecniche,
purche'  si  usino  attrezzature  e  procedure  conformi  alle  norme
tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato: 
    a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e
di regolazione e dei  dispositivi  fissi  di  messa  a  terra  ed  in
cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio; 
    b)  la  manovra  mediante  fioretti  isolanti  degli   apparecchi
sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio; 
    c) l'uso di rivelatori e comparatori  di  tensione  costruiti  ed
impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse
norme; 
    d) l'uso di rilevatori  isolanti  di  distanze  nelle  condizioni
previste di impiego; 
    e)  il  lavaggio  di  isolatori  effettuato  da  impianti   fissi
automatici o telecomandati; 
    f) l'utilizzo di dispositivi  mobili  di  messa  a  terra  ed  in
cortocircuito; 
    g) lavori nei quali si opera su componenti  che  fanno  parte  di
macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore  a  1000  V
anche se funzionanti a tensione superiore.