Art. 2 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono per: a) parte attiva: conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, e' in tensione; b) lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. Si considera altresi' lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attivita' in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l'interno della zona dei lavori sotto tensione cosi' come definita nella norma CEI EN 50110-1; c) messa a terra e in cortocircuito: operazione con la quale le parti attive costituenti un impianto elettrico vengono collegate con la terra, direttamente o tramite un impianto di terra, e tra loro, direttamente o tramite parti conduttrici; d) lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti attive, dopo che queste sono state rese prive di tensione e di carica elettrica, sezionate da ogni possibile fonte di alimentazione e collegate a terra ed in cortocircuito; e) sperimentazione sotto tensione: attivita' che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalita', di tipologie di intervento e di attrezzature innovative propedeutica allo sviluppo di un lavoro sotto tensione.