Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente  decreto,  si
intendono per: 
    a)  parte  attiva:  conduttore  o  parte  conduttrice   che,   in
condizioni di servizio ordinario, e' in tensione; 
    b) lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti  attive  di
un impianto elettrico che si trovano in tensione  o  che  sono  fuori
tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito.  Si  considera
altresi' lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attivita' in  cui
il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo,  con  attrezzi,  con
equipaggiamenti o con dispositivi che vengono  maneggiati,  l'interno
della zona dei lavori sotto tensione cosi' come definita nella  norma
CEI EN 50110-1; 
    c) messa a terra e in cortocircuito: operazione con la  quale  le
parti attive costituenti un impianto elettrico vengono collegate  con
la terra, direttamente o tramite un impianto di terra,  e  tra  loro,
direttamente o tramite parti conduttrici; 
    d) lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti  attive,  dopo
che queste sono state rese prive di tensione e di  carica  elettrica,
sezionate da ogni possibile fonte  di  alimentazione  e  collegate  a
terra ed in cortocircuito; 
    e) sperimentazione  sotto  tensione:  attivita'  che  preveda  lo
sviluppo e l'applicazione di modalita', di tipologie di intervento  e
di attrezzature innovative propedeutica allo sviluppo  di  un  lavoro
sotto tensione.