Art. 3 
 
 
      Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende 
 
  1. Lo svolgimento delle attivita'  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera  a)  e'  consentito  alle  aziende   che   abbiano   ricevuto
l'autorizzazione con  decreto  dirigenziale  del  direttore  generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e del direttore  generale  della  Prevenzione
Sanitaria del Ministero della salute che  si  avvalgono  a  tal  fine
della Commissione per i lavori sotto tensione di cui  all'allegato  I
che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al  comma  1
le  aziende  devono  essere  in  possesso  dei   requisiti   di   cui
all'allegato II che fa parte integrante del presente decreto. 
  3. Le aziende autorizzate di cui al comma 1 sono autorizzate  anche
all'effettuazione della sperimentazione di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b), a condizione che sia fornita la documentazione di cui  al
punto 1.2.2 dell'allegato II.