Art. 4 
 
 
               Effettuazione dei lavori sotto tensione 
 
  1. I lavori sotto tensione di cui all'art.  1  sono  consentiti  se
eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate; 
    b) l'organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano  tali
da garantire la  sicurezza  dei  lavori  sotto  tensione  secondo  le
pertinenti norme tecniche.  A  tal  fine  si  considerano  idonee  le
pertinenti norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI),
quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15; 
    c) l'esecuzione dei lavori sia  affidata  dal  datore  di  lavoro
dell'azienda autorizzata a lavoratori in possesso  del  documento  di
abilitazione, secondo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6; 
    d) le attrezzature utilizzate siano conformi  a  quanto  disposto
nel successivo art. 7; 
    e) i dispositivi  di  protezione  individuale,  di  seguito  DPI,
rispondano a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.