Art. 5 
 
 
                       Formazione e idoneita' 
 
  1. Il personale che opera sotto tensione deve essere formato  sulle
modalita' di esecuzione dei lavori e sui rischi  relativi  attraverso
corsi di formazione aventi le caratteristiche e i contenuti riportati
nell'allegato III che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. I corsi di cui al comma  1  devono  concludersi  con  gli  esami
finali  per  il  rilascio  del  relativo  certificato  personale   di
idoneita' alla effettuazione dei lavori sotto  tensione.  L'idoneita'
deve essere riferita alle effettive  mansioni  cui  e'  destinato  il
personale di cui al comma precedente. 
  3. I  soggetti  formatori  devono  possedere  i  requisiti  di  cui
all'allegato III e devono essere autorizzati con decreto dirigenziale
del direttore generale della Tutela delle Condizioni  di  Lavoro  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  direttore
generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della  salute  che
si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione
di cui all'allegato I.