Art. 6 
 
 
                     Abilitazione dei lavoratori 
 
  1. Il documento di abilitazione e' rilasciato dal datore di  lavoro
a seguito del  conseguimento  dell'idoneita'  di  cui  all'art.  5  e
dell'attivazione della sorveglianza sanitaria  da  parte  del  medico
competente. 
  2. Il documento di abilitazione e'  personale,  deve  contenere  la
descrizione dettagliata ed  esaustiva  delle  attivita'  per  cui  il
lavoratore  e'   considerato   abilitato,   deve   essere   rinnovato
annualmente ed e' revocato in caso  di  inosservanza  alle  nonne  di
sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di
non  idoneita'  espresso  dal  medico  competente.  Il  documento  ha
validita' solo per le attivita' svolte dall'azienda  autorizzata  che
lo ha rilasciato.