Art. 7 
 
 
                            Attrezzature 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  n.
81/2008, le aziende autorizzate  devono  stabilire  idonee  procedure
atte  a  garantire  l'identificazione  delle  responsabilita'  e   la
rintracciabilita' delle azioni per la scelta, l'immagazzinamento,  la
conservazione, la manutenzione,  il  trasporto,  la  custodia,  l'uso
appropriato e la verifica periodica  delle  attrezzature  secondo  le
indicazioni e dei fabbricanti. 
  2. Ai fini delle verifiche periodiche di cui al comma 1, le aziende
autorizzate devono  rivolgersi  a  laboratori  di  prova,  esterni  o
interni all'azienda, dotati di  procedure  e  apparecchiature  idonee
alla  natura  delle  prove  da  effettuare,  aventi  certificato   di
accreditamento, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, emesso
da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo con scopo di
accreditamento evidenziante la competenza del laboratorio ad  operare
nel settore specifico,  ovvero  ad  un  laboratorio  di  una  azienda
autorizzata ai sensi del presente decreto,  avente  un'organizzazione
conforme  ai  requisiti  della  norma  UNI  CEI  EN   ISO/IEC   17025
adeguatamente  documentata,  che   garantisca   la   competenza   del
laboratorio ad operare nel settore specifico. 
  3. Qualora non esistano disposizioni legislative o  norme  tecniche
relative  ad  una  specifica  attrezzatura,  la  stessa  puo'  essere
utilizzata  a  condizione  che  il  datore  di  lavoro   dell'azienda
autorizzata abbia effettuato una adeguata e  documentata  valutazione
dei rischi tale da assicurare l'esistenza delle necessarie condizioni
di sicurezza.