Art. 8 
 
 
                      Diritto di riconoscimento 
 
  1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all'art.  3,  comma  1  e
all'art. 5, comma 3, le aziende gia' operanti ai  sensi  del  decreto
ministeriale 9 giugno 1980 e del decreto ministeriale 13 luglio 1990,
n. 442, emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  2. Le aziende di cui al comma  1,  entro  24  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  devono  adeguarsi  alle
disposizioni dello stesso  decreto.  In  assenza  di  adeguamento  al
presente decreto decade il diritto di riconoscimento di cui al  comma
1.