Art. 8 Diritto di riconoscimento 1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 5, comma 3, le aziende gia' operanti ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 1980 e del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442, emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Le aziende di cui al comma 1, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso decreto. In assenza di adeguamento al presente decreto decade il diritto di riconoscimento di cui al comma 1.