Art. 2 
 
  La collocazione in una delle fasce  a),  b),  c),  d)  richiede  il
possesso  contestuale  dei  tre  parametri  ivi  previsti.  Gli  enti
cooperativi che superino anche  un  solo  parametro  sono  tenuti  al
pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale e' presente
il parametro piu' alto. 
  L'ammontare del contributo deve essere  calcolato  sulla  base  dei
parametri rilevati al 31 dicembre 2010. 
  Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione»  di  cui
alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile. 
  Nelle cooperative edilizie il fatturato e' pari  all'incremento  di
valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I  dello
stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore  della
produzione» di cui alla lettera A) - precisamente lettera A2) e/o A4)
- dell'art. 2425 del codice civile.