Art. 2 La collocazione in una delle fasce a), b), c), d) richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale e' presente il parametro piu' alto. L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile. Nelle cooperative edilizie il fatturato e' pari all'incremento di valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della produzione» di cui alla lettera A) - precisamente lettera A2) e/o A4) - dell'art. 2425 del codice civile.