Art. 3 
 
  I contributi determinati ai sensi dell'art. 1  sono  aumentati  del
50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione  annuale  ai
sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del  30%  per
gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8  novembre  1991,
n. 381. 
  Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie
di abitazione e dei loro consorzi il predetto  aumento  del  50%  non
viene applicato solo nel caso in cui gli stessi  non  abbiano  ancora
avviato o realizzato un programma edilizio.