Art. 4 
 
  Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31  gennaio  1992,
n. 59, i contributi determinati ai sensi del precedenti articoli 1  e
3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e
loro consorzi, ivi  compresi  quelli  aventi  sede  nelle  regioni  a
statuto speciale.