Art. 5 
 
  Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280,00 gli enti
cooperativi che hanno deliberato il  proprio  scioglimento  entro  il
termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012. Su tale
importo,  ricorrendone  la   fattispecie,   verranno   applicate   le
maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto. 
  Il  termine  del  pagamento  per  gli  enti  cooperativi  di  nuova
costituzione e' di 90 giorni dalla data di  iscrizione  nel  registro
delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi,  e'
determinata sulla base  dei  soli  parametri  rilevabili  al  momento
dell'iscrizione nel registro delle imprese. 
  Sono esonerati dal pagamento del contributo  gli  enti  cooperativi
iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.