Art. 5 Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012. Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto. Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione e' di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, e' determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.