Art. 5 
 
         Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi 
 
  1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive  modificazioni,  fissa  i
principi ed i criteri per la determinazione della  remunerazione,  da
parte del servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi di  cui  al
presente decreto, da applicarsi  nei  correlati  accordi  di  livello
regionale. 
  2. L'accordo nazionale definisce, altresi', i principi ed i criteri
in base ai quali i correlati accordi regionali  fissano  i  requisiti
minimi di idoneita' dei locali nel cui  ambito  le  prestazioni  sono
erogate. 
  3. Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali, i  requisiti
minimi dei locali sono quelli che le vigenti  disposizioni  di  legge
stabiliscono per  lo  svolgimento  di  attivita'  infermieristiche  e
fisioterapiche. 
  4. Le prestazioni di cui al presente  decreto  sono  da  intendersi
effettuabili  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle   specifiche
competenze  professionali  e  nell'ambito  dei  connessi  profili  di
responsabilita'. 
  5. L'attivazione e l'effettuazione dei  nuovi  servizi  di  cui  al
presente decreto non puo' comportare oneri aggiuntivi per la  finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 6  del  decreto  legislativo  3  ottobre
2009, n. 153.