IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE; Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47; Vista la domanda protocollo n. 22663, del 06/04/2010, della societa' RINA Services SpA, con sede in via Corsica, 12 - 16128 Genova, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformita' alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione; Considerato che la richiesta concerne anche i requisiti di cui all'art. 9, punto 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; Visto il decreto n.162, del 1° dicembre 2009, con cui la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica del Ministero dell'Interno si e' pronunciata favorevolmente per il solo requisito essenziale 2, concernente la norma EN 15037-1: 2008; Visto il provvedimento n.1438, del 11 febbraio 2011, con cui il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si e' pronunciato favorevolmente per il requisito essenziale 1 concernente le norme armonizzate oggetto della domanda, Decreta: Art. 1 1. La societa' RINA Services SpA,con sede in via Corsica, 12 - 16128 Genova, e' autorizzata a svolgere attivita' di valutazione della conformita' dei prodotti da costruzione secondo le norme, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati: Parte di provvedimento in formato grafico 2. L'autorizzazione ha validita' di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.