Art. 3 
 
  1. L'attivita' di cui all'art. 1 deve essere svolta  dall'Organismo
di valutazione con personale e mezzi strumentali propri,  secondo  le
forme, modalita' e procedure  previste  dalla  direttiva  89/106/CEE.
L'eventuale  affidamento  a  terzi  dello  svolgimento   di   singole
attivita' o di parti di esse e' regolato dall'art. 6  del  d.p.r.  09
maggio 2003, n. 156. 
  2. Gli oneri per il rilascio  ed  il  mantenimento  della  presente
autorizzazione sono a carico dell'Organismo  di  valutazione  e  sono
determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 06  febbraio  1996,  n.
52. 
  3.  Ogni  sei  mesi  l'Organismo  invia  alla  Direzione   generale
M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - via Sallustiana, 53 -  00187  ROMA,  su
supporto   informatico,   copia   integrale   delle    certificazioni
rilasciate. 
  4. Ogni anno l'Organismo invia all'indirizzo  sopra  riportato  una
relazione sull'attivita' svolta con evidenziazione anche di eventuali
partecipazioni ad attivita' di studio, sia in  ambito  nazionale  che
comunitario.