Art. 2 
 
  1.  Nell'ambito  delle  iniziative  umanitarie  da   adottarsi   in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi
del Nord  Africa,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  puo'  mettere  a  disposizione
della Repubblica Tunisina e dei Soggetti legalmente riconosciuti, che
operano nelle aree interessate, tramite  il  Ministero  degli  affari
esteri anche trasferendone  ove  occorra  la  proprieta',  i  beni  e
materiali da impiegare per consentire l'assistenza delle  popolazioni
interessate nei limiti delle risorse di cui al comma 2. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di  euro
1.000.000,00, da porre a carico dell'articolo 6, comma 2.