Art. 2 1. Nell'ambito delle iniziative umanitarie da adottarsi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' mettere a disposizione della Repubblica Tunisina e dei Soggetti legalmente riconosciuti, che operano nelle aree interessate, tramite il Ministero degli affari esteri anche trasferendone ove occorra la proprieta', i beni e materiali da impiegare per consentire l'assistenza delle popolazioni interessate nei limiti delle risorse di cui al comma 2. 2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00, da porre a carico dell'articolo 6, comma 2.