Art. 4 1. Al fine di fronteggiare il contesto emergenziale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati in premessa e per assicurare l'adempimento degli interventi derivanti dall'accordo di cooperazione bilaterale sottoscritto in data 7 marzo 2011 tra la Croce Rossa Italiana e la Societa' Nazionale della mezzaluna rossa tunisina, l'amministrazione della Croce Rossa Italiana e' autorizzata a corrispondere al proprio personale, direttamente impegnato nelle attivita' di emergenza in territorio tunisino, fino al 30 giugno 2011, la diaria di missione all'estero, in deroga all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente al personale che opera sul territorio nazionale effettivamente a supporto delle citate attivita' di emergenza, compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso nel limite di 150 ore mensile pro-capite fino al 30 giugno 2011". 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 649.920,00, sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.