Art. 4 
 
  1. Al fine di fronteggiare  il  contesto  emergenziale  di  cui  ai
decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  indicati  in
premessa e per assicurare l'adempimento  degli  interventi  derivanti
dall'accordo di cooperazione bilaterale sottoscritto in data 7  marzo
2011 tra la Croce  Rossa  Italiana  e  la  Societa'  Nazionale  della
mezzaluna  rossa  tunisina,  l'amministrazione  della   Croce   Rossa
Italiana  e'  autorizzata  a  corrispondere  al  proprio   personale,
direttamente impegnato nelle attivita'  di  emergenza  in  territorio
tunisino, fino al 30 giugno 2011, la diaria di  missione  all'estero,
in deroga all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e, limitatamente al personale che opera sul territorio nazionale
effettivamente  a  supporto  delle  citate  attivita'  di  emergenza,
compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso nel  limite  di
150 ore mensile pro-capite fino al 30 giugno 2011". 
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1,  quantificati
in euro 649.920,00, sono posti a  carico  del  bilancio  della  Croce
Rossa Italiana.