Art. 5 
 
  1. A seguito  dell'emergenza  umanitaria  di  cui  ai  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, il Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali  e'  autorizzato,  fino  al  31
dicembre 2011, a corrispondere un  contributo  ai  Comuni  che  hanno
sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di  minori  stranieri
non accompagnati. 
  2. I predetti contributi saranno corrisposti  per  complessivi  500
posti ad un costo giornaliero pro capite non superiore a 80 euro. 
  3. I Comuni presenteranno rendicontazione delle spese sostenute  ai
fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 2. 
  4. Agli oneri derivati dal comma 2, quantificati in 9.800.000 euro,
si provvede a carico dell'articolo 6, comma 1.