Art. 5 1. A seguito dell'emergenza umanitaria di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2011, a corrispondere un contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. 2. I predetti contributi saranno corrisposti per complessivi 500 posti ad un costo giornaliero pro capite non superiore a 80 euro. 3. I Comuni presenteranno rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 2. 4. Agli oneri derivati dal comma 2, quantificati in 9.800.000 euro, si provvede a carico dell'articolo 6, comma 1.