Art. 6 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5,  6  e  7  e
dall'articolo 5 si provvede con una prima assegnazione al Fondo della
protezione civile di euro 30.000.000,00, quale  acconto  rispetto  al
maggior stanziamento  necessario  per  il  superamento  del  contesto
emergenziale,  che  verranno  messi  a  disposizione  dal   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  e  gestite  dal  Dipartimento  della
protezione civile in regime di contabilita' ordinaria. 
  2. Le risorse finanziarie stanziate dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze con decreto n. 46017 del 30 marzo 2011, sono  acquisite
al Fondo della protezione civile e  potranno  essere  trasferite,  ad
eccezione  delle  risorse  necessarie  alla  copertura  degli   oneri
derivanti dagli articoli 2 e 3, nella contabilita' speciale istituita
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3924 del  18  febbraio  2011  e  successive
modificazioni,  sulla   base   delle   esigenze   rappresentate   dal
Commissario delegato Prefetto di Palermo. 
  3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011 si  provvede,  in  deroga  a
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del medesimo decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, a  valere  sulla  contabilita'
speciale istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3924  del  18  febbraio
2011 e successive modificazioni nella misura massima di 2.598.000  di
euro. Sono fatti salvi gli atti adottati, le attivita'  svolte  e  le
prestazioni  effettuate  in  attuazione  del   citato   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011. 
  4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla  immediata
anticipazione finanziaria alle Regioni, comprese quelle che alla data
della  presente  ordinanza  hanno  gia'  sostenuto  spese,  anche  di
carattere sanitario, per il ricovero e  l'accoglienza  dei  cittadini
extracomunitari provenienti dal Nord Africa, sulla base di un riparto
proporzionale  alle   assegnazioni   di   cittadini   extracomunitari
stabilite dal Piano nazionale di cui all'articolo 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 aprile 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi