Art. 6 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dall'articolo 5 si provvede con una prima assegnazione al Fondo della protezione civile di euro 30.000.000,00, quale acconto rispetto al maggior stanziamento necessario per il superamento del contesto emergenziale, che verranno messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilita' ordinaria. 2. Le risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto n. 46017 del 30 marzo 2011, sono acquisite al Fondo della protezione civile e potranno essere trasferite, ad eccezione delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, nella contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni, sulla base delle esigenze rappresentate dal Commissario delegato Prefetto di Palermo. 3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011 si provvede, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a valere sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni nella misura massima di 2.598.000 di euro. Sono fatti salvi gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011. 4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla immediata anticipazione finanziaria alle Regioni, comprese quelle che alla data della presente ordinanza hanno gia' sostenuto spese, anche di carattere sanitario, per il ricovero e l'accoglienza dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa, sulla base di un riparto proporzionale alle assegnazioni di cittadini extracomunitari stabilite dal Piano nazionale di cui all'articolo 1. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 aprile 2011 Il Presidente: Berlusconi