Art. 2 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  71,  commi  11  e  12,  del   decreto
legislativo  n.  81/2008,  l'INAIL  e'  titolare  della  prima  delle
verifiche periodiche da effettuarsi nel termine  di  sessanta  giorni
dalla  richiesta,  mentre  le  ASL  sono  titolari  delle   verifiche
periodiche successive alla  prima,  da  effettuarsi  nel  termine  di
trenta giorni dalla richiesta. 
  2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica
il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato,  del  quale
il soggetto titolare della funzione si  avvale  laddove  non  sia  in
grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito
degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma
1. 
  3. L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente  (di
seguito, ARPA), nelle regioni  ove  sono  state  attribuite  loro  le
funzioni in virtu' di  provvedimenti  locali  emanati  ai  sensi  del
decreto-legge 4 dicembre 1993,  n.  496,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere
direttamente alle verifiche di cui all'articolo  71,  comma  11,  del
decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro  o
con le  Direzioni  Provinciali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali (di seguito, DPL), nel  rispetto  dei  principi  di
economicita' previsti per la pubblica amministrazione oppure  possono
avvalersi  di  soggetti  pubblici  o  privati  abilitati  e  iscritti
nell'elenco di cui al comma 4. 
  4. Per le finalita' di cui all'articolo 71, comma 12,  del  decreto
legislativo n. 81/2008, presso l'INAIL e presso  le  ASL  e'  inoltre
istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui
i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi  dell'articolo
1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di  cui
al periodo precedente  puo'  essere  istituito,  anziche'  presso  le
singole ASL, su base regionale. 
  5. Qualunque soggetto abilitato e' iscritto a domanda  nell'elenco.
Il soggetto titolare della funzione ha  faco1ta'  di  segnalare  alla
Commissione di cui all'allegato III,  che  e'  parte  integrante  del
presente decreto, per  i  successivi  ed  eventuali  adempimenti,  la
sussistenza di  motivi  di  possibile  esclusione.  Con  l'iscrizione
all'elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei  termini
temporali di cui al comma l. 
  6. L'elenco di cui al comma precedente e' messo a disposizione  dei
datori  di  lavoro,  a  cura  del  titolare   della   funzione,   per
l'individuazione del soggetto di cui avvalersi. 
  7. I soggetti abilitati, pubblici o privati,  presenti  nell'elenco
di  cui  al  comma  4,  devono   far   parte   dell'elenco   previsto
nell'allegato III. 
  8. Decorsi i termini temporali di cui al  comma  l,  il  datore  di
lavoro puo' avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati,  di
cui all'elenco previsto nell'allegato III. 
  9. I soggetti abilitati,  pubblici  o  privati,  devono  essere  in
possesso dei  requisiti  riportati  nell'allegato  I,  che  e'  parte
integrante del presente decreto.