(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
        Modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche 
 
    l. Campo di applicazione 
    1.1. Le disposizioni di cui al  presente  allegato  si  applicano
alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del
decreto legislativo n.  81/2008.  suddivise  nei  gruppi  di  seguito
elencati: 
    1.1.1.  Gruppo  SC  -Apparecchi  di  sollevamento  materiali  non
azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga 
    a)  Apparecchi  mobili  di  sollevamento  materiali  di   portata
superiore a 200 kg 
    b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali  di  portata
superiore a 200 kg 
    c)  Apparecchi  fissi  di  sollevamento  materiali   di   portata
superiore a 200 kg 
    d) Carrelli semoventi a braccio telescopico 
    e) ldroestrattori a forza centrifuga 
    1.1.2. Gruppo SP -Sollevamento persone 
    a) Scale aree ad inclinazione variabile 
    b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato 
    c) Ponti  mobili  sviluppabili  su  carro  a  sviluppo  verticale
azionati a mano 
    d) Ponti sospesi e relativi argani 
    e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne 
    f) Ascensori e montacarichi da cantiere 
    1.1.3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento 
    a) Attrezzature a pressione: 
    l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 
    2. Generatori di vapor d'acqua 
    3. Generatori di acqua surriscaldata (1) 
    4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 
    5.  Generatori  di  calore  alimentati  da  combustibile  solido,
liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento  utilizzanti
acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore
alla temperatura di ebollizione alla  pressione  atmosferica,  aventi
potenzialita' globale dei focolai superiori a 116 kW (2) 
    6. Forni per le industrie chimiche e affini 
    b)  Insiemi:  assemblaggi  di  attrezzature  da   parte   di   un
costruttore  certificati  CE  come   insiemi   secondo   il   decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. 
    2. Definizioni 
    a) Verifica periodica: 
    Le  verifiche  periodiche  sono  finalizzate  ad   accertare   la
conformita' alle modalita' di installazione previste dal  fabbricante
nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione,  il
mantenimento delle condizioni di sicurezza previste  in  origine  dal
fabbricante c specifiche dell'attrezzatura  di  lavoro.  l'efficienza
dei dispositivi di sicurezza e di controllo. 
    b) Prima verifica periodica: 
    La  prima  verifica  periodica  e'  la  prima   delle   verifiche
periodiche  di  cui  al  precedente  punto  a)  e  prevede  anche  la
compilazione    della    scheda    tecnica     di     identificazione
dell'attrezzatura di lavoro. 
    c) Indagine supplementare: 
    Attivita' finalizzata ad individuare eventuali  vizi,  difetti  o
anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro  messe
in esercizio da oltre 20 anni. nonche' a stabilire la vita residua in
cui la macchina potra' ancora operare in condizioni di sicurezza  con
le eventuali relative nuove portate nominali. 
    3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai  gruppi
SC e SP 
    3.1. Prima verifica periodica 
    3.1.1.  La  «prima»  delle  verifiche  periodiche  dovra'  essere
effettuata entro il termine stabilito  dalla  frequenza  indicata  in
allegato VII del d.lgs. n. 81/2008. 
    3.1.2. La prima verifica periodica e' finalizzata a: 
    a)  identificare  l'attrezzatura   di   lavoro   in   base   alla
documentazione allegata alla  comunicazione  di  messa  in  servizio.
inoltrata  al   Dipartimento   INAIL   territorialmente   competente,
controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni  per
l'uso del fabbricante. In  particolare.  devono  essere  rilevate  le
seguenti  informazioni:  nome  del  costruttore.  tipo  e  numero  di
fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione.  matricola  assegnata
dall'INAIL in sede  di  comunicazione  di  messa  in  servizio.  Deve
inoltre prendere visione della seguente documentazione: 
    1. dichiarazione CE di conformita'; 
    2. dichiarazione  di  corretta  installazione  (ove  previsto  da
disposizioni legislative); 
    3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti): 
    4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); 
    5. istruzioni per l'uso. 
    b) accertare che la configurazione  dell'attrezzatura  di  lavoro
sia  tra  quelle  previste  nelle  istruzioni   d'uso   redatte   dal
fabbricante; 
    c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove
previsto dai  decreti  di  recepimento  delle  direttive  comunitarie
pertinenti  o,  negli  altri  casi,  delle   registrazioni   di   cui
all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008; 
    d) controllarne lo stato di conservazione; 
    e) effettuare le  prove  di  funzionamento  dell'attrezzatura  di
lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. 
    3.1.3. Al fine di assicurare  un  riferimento  per  le  verifiche
periodiche successive, dovra' essere compilata la scheda  tecnica  di
identificazione. che  successivamente  costituira'  parte  integrante
della  documentazione  dell'attrezzatura  di  lavoro,  adottando   la
modulistica riportata in allegato IV. 
    3.1.4. Le eventuali violazioni riferite al punto  3.1.2.,  devono
essere comunicate all'organo di vigilanza competente per  territorio.
La constatazione  di  non  rispondenza  ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento delle pertinenti  direttive  comunitarie  applicabili,
deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione. 
    3.2. Verifiche periodiche successive alla prima 
    3.2.1.  Le  verifiche  periodiche  successive  alla  prima,  sono
effettuate secondo le modalita' di cui  al  punto  3.1.2.  e  con  la
periodicita' indicata nell'allegato VII del  decreto  legislativo  n.
81/2008. 
    3.2.2. Le eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e  3.2.1
devono essere  comunicate  all'organo  di  vigilanza  competente  per
territorio.  La  constatazione  di  non  rispondenza   ai   requisiti
essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle pertinenti  direttive  comunitarie
applicabili,  deve  essere  segnalata  al  soggetto  titolare   della
funzione. 
    3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche,  sulle  gru  mobili.
sulle  gru  trasferibili  e  sui  ponti  sviluppabili  su  carro   ad
azionamento  motorizzato.  sono  esibite  dal  datore  di  lavoro  le
risultanze delle indagini supplementari di cui al  punto  2,  lettera
c), effettuate secondo le norme tecniche. 
    3.3. Verifica delle macchine per centrifugare 
    3.3. 1. La verifica periodica  delle  macchine  per  centrifugare
deve essere articolata, di norma, in due parti: 
    a) prova di funzionamento: 
    b) verifica di integrita' a macchina smontata. 
    3.3.2. La prova di funzionamento,  viene  effettuata  secondo  la
periodicita' prevista in allegato  VII  del  decreto  legislativo  n.
81/2008: consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e
manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi
di sicurezza installati; per gli idroestrattori con  carica  di  tipo
discontinuo. deve essere verificata la corretta sequenza  delle  fasi
che costituiscono il ciclo di lavoro. 
    3.3.3. La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con
la periodicita' e le modalita' stabilite dal fabbricante e  riportate
sul manuale di  istruzioni  per  l'uso  e  la  manutenzione:  per  le
centrifughe messe in servizio  in  data  antecedente  all'entrata  in
vigore della specifica direttiva di prodotto. la verifica a  macchina
smontata viene effettuata con la periodicita'  prevista  in  allegato
VII del d.lgs. n. 81/2008. 
    3.3.4. Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo  visivo
e strumentale. con macchina smontata. i seguenti componenti: 
    a) paniere. 
    b) albero. 
    c) apparato frenante (disco o tamburo freno). 
    3.3.5.Vengono controllati inoltre.  l'involucro  di  contenimento
esterno e il collegamento dell'intera macchina alle parti strutturali
dell'edificio. 
    3.3.6.  Le  macchine  per  centrifugare  operanti  con   solventi
infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive,  installate  in
data antecedente al 21 settembre 1996. limitatamente  al  rischio  di
esplosione e incendio. dovranno rispondere a quanto  riportato  sulla
circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del  23
giugno 1980 n. 55, per quanto riguarda i  rischi  di  altro  tipo,  i
riferimenti  sono  contenuti  nelle  norme  generali  relative   alla
sicurezza delle macchine. 
    3.3.7.  La  verifica  a  macchina  smontata   c   la   prova   di
funzionamento assumono la  cadenza  prevista  dall'allegato  VII  del
decreto legislativo n. 81/2008. 
    3.3.8. Le macchine messe in servizio con marcatura  CE.  dovranno
subire lo smontaggio e il conseguente controllo delle  parti  interne
secondo  le  specifiche  dettate  dal  fabbricante.   la   prova   di
funzionamento con  il  relativo  controllo  di  tutti  i  dispositivi
installati per l'annullamento del rischio di esplosione o  incendio,.
Dovra' essere effettuata con le modalita' stabilite dal costruttore e
riportate sulle istruzione per l'uso e la manutenzione. 
    3.3.9. La periodicita' di verifica degli idroestrattori  operanti
con  solventi  infiammabili  e  fissata  una  volta  ogni   12   mesi
indipendentemente dalla data di messa in servizio. 
    4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR 
    4.1. Periodicita' delle verifiche 
    4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di  cui  al  punto
1.1.3  del  presente  allegato  le  periodicita'  sono  regolamentate
secondo lo schema riportato nell'allegato VII del decreto legislativo
n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche
disposizioni  legislative  e  regolamentari  di   recepimento   delle
direttive comunitarie di prodotto. la  categorizzazione  e'  definita
dal  datore  di  lavoro  ai  sensi  dell'allegato  II   del   decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e
le esenzioni dalle verifiche periodiche per le  attrezzature  di  cui
agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1°  dicembre  2004,  n.
329. 
    4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al  presente  punto  4.
per verifiche periodiche si intendono: 
    a) La «prima delle verifiche periodiche»: 
    b) Le «verifiche periodiche successive»: 
    b1) di funzionamento; 
    b2) interna; 
    b3) di integrita' (decennali). 
    4.  l.3.  Le  verifiche  di  efficienza  e  funzionalita'   degli
accessori di sicurezza seguono la  periodicita'  dell'attrezzatura  a
pressione cui sono destinati o con cui sono collegati. 
    4.1.4. Periodicita' delle verifiche, differenti da quelle di  cui
all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/12008, e tipologia  di
ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti,  ma  tali
da garantire un  livello  di  rischio  equivalente,  potranno  essere
autorizzate in deroga, previa richiesta  da  inoltrare  al  Ministero
dello sviluppo economico. 
    4.2. La prima delle verifiche periodiche 
    4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene  eseguita  sulle
attrezzature previste dall'allegato VII del  decreto  legislativo  n.
81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11
del decreto ministeriale l° dicembre 2004 n. 329. 
    4.2.2.  La  prima  delle  verifiche  periodiche  andra'  eseguita
secondo  la  periodicita'  di  cui  all'allegato  VII   del   decreto
legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di  messa  in  servizio
dichiarata dal datore di lavoro. 
    4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima delle  verifiche
periodiche», in aggiunta a quelli di cui  al  punto  4.3.1.,  sono  i
seguenti: 
    a.  Individuazione  dell'attrezzatura   (o   delle   attrezzature
componenti l'insieme). 
    b.  Verifica  di  corrispondenza   delle   matricole   rilasciate
dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto della  dichiarazione  di  messa  in
servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente  o  componenti
un  insieme)  rientranti  nelle   quattro   categorie   del   decreto
legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non  escluse  dalle  verifiche
periodiche del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329; per  gli
insiemi di limitata complessita' (criogenici, cold-box, apparecchi di
tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.) nel caso  in  cui
il datore di lavoro ha richiesto. in sede di dichiarazione  di  messa
in servizio, esplicitamente di  voler  considerare  l'insieme  stesso
come unita' indivisibile, la verifica di corrispondenza  riguarda  la
matricola unica dell'insieme. 
    c.  constatazione   della   rispondenza   delle   condizioni   di
installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato  nella
dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del  decreto
ministeriale l° dicembre 2004 n. 329: 
    d. controllo della esistenza e della corretta applicazione  delle
istruzioni per l'uso del fabbricante. 
    4.2.4. Per  gli  insiemi  verra'  redatto  un  verbale  di  prima
verifica periodica per ogni  attrezzatura  immatricolata  costituente
l'insieme. Occorre  anche  riportare  sul  verbale  di  ogni  singola
attrezzatura immatricolata il riferimento  al  numero  identificativo
dell'insieme  di  cui  fa  parte,  indicato  nella  dichiarazione  di
conformita' dell'insieme stesso. Si dovra' procedere a  redigere  una
relazione complessiva sulla certificazione e protezione  dell'insieme
c sul rispetto delle istruzioni per l'uso. da  inserire  nella  banca
dati informatizzata di cui  all'articolo  3,  comma  l  del  presente
decreto. Nel caso  di  insieme  immatricolato  come  un'unica  unita'
indivisibile considerando tutte  le  attrezzature  dell'insieme  come
«membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente
la periodicita' di controllo previste  dalla  categoria  dell'insieme
verra' redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature
dell'insieme. 
    4.2.5. Nel verbale della prima  delle  verifiche  periodiche,  da
compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate  dell'insieme
(o nel verbale relativo all'insieme nel suo  complesso  nel  caso  di
insieme considerato come unita'  indivisibile).  occorre  evidenziare
per le attrezzature componenti l'insieme: 
    a) quelle marcate CE; 
    b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL; 
    c)  quelle  non  marcate  CE  e  garantite  dalla  marcatura   CE
dell'insieme. 
    4.3. Le verifiche periodiche successive 
    4.3.1. La verifica di funzionamento 
    4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami
e controlli: 
    a) esame documentale: 
    b) controllo della funzionalita' dei dispositivi di protezione: 
    c) controllo dei parametri operativi. 
    4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera  al  vengono  effettuati
sulla base della documentazione  rilasciata  a  seguito  della  prima
delle verifiche  periodiche. I  controlli  di  cui  alla  lettera  b)
possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni. oppure.
ove non  pregiudizievoli  per  le  condizioni  di  funzionamento,  in
esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza.  il  controllo
puo' consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti
temporali stabiliti dal  fabbricante  e,  comunque,  entro  i  limiti
relativi alle periodicita' delle verifiche di funzionalita'  relative
all'attrezzatura a pressione a cui sono asservite. I controlli di cui
alla lettera c) sono finalizzati  all'accertamento  che  i  parametri
operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico  dei
dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare  danni
alle  persone.  L'installazione   di   valvole   di   intercettazione
sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza e'
consentita. qualora  non  in  contrasto  con  quanto  indicato  nelle
istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del datore di  lavoro  in
particolare nel caso di fluidi  infiammabili,  tossici,  corrosivi  o
comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate
in posizione di apertura a cura dell'INAIL o delle ASL ai quali vanno
segnalate  tempestivamente  le   manovre   che   abbiano   comportato
manomissioni del sigillo. 
    4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere
annotati tutti gli eventuali  interventi  di  riparazione  intercorsi
accertandone  la  correttezza  in  base  alle  istruzioni  per  l'uso
rilasciate dal fabbricante o alle procedure di  cui  all'articolo  14
del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329. 
    4.3.2. La verifica di integrita' decennale 
    4.3.2.1. La verifica  di  integrita'  consiste  nell'accertamento
dello stato di conservazione delle varie  membrature  mediante  esame
visivo delle parti interne ed esterne accessibili  ed  ispezionabili,
nell'esame  spessimetrico  ed  altri  eventuali  prove,  eseguiti  da
personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di  lavoro,
che si rendano necessari: 
    a) data la non completa ispezionabilita' dell'attrezzatura: 
    b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature; 
    c) a fronte di situazioni evidenti di danno; 
    d) in base alle  indicazioni  del  fabbricante  per  attrezzature
costruite e certificate secondo le direttive di  prodotto  (97/23/CE,
87/404/CEE, 90/488/CEE). 
    4.3.2.2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale  o  solamente
strumentale si  riscontrano  difetti  che  possono  in  qualche  modo
pregiudicare   l'ulteriore   esercizio   dell'attrezzatura,   vengono
intraprese per  l'eventuale  autorizzazione  da  parte  del  soggetto
titolare  della  verifica,  le  opportune   indagini   supplementari,
effettuate dal datore di lavoro. atte a stabilire non solo  l'entita'
del difetto ma anche la  sua  possibile  origine.  Cio'  al  fine  di
intraprendere le azioni piu' opportune di ripristino della integrita'
strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di  sicurezza
commisurato al tempo di ulteriore esercizio  con  la  permanenza  dei
difetti riscontrati.  Nel  caso  siano  intraprese  tali  valutazioni
(Fitness For Service - FFS-). per stabilire  il  tempo  di  ulteriore
esercizio con  la  permanenza  dei  difetti  riscontrati.  le  stesse
valutazioni andranno notificate dal  datore  di  lavoro  ai  soggetti
titolari  della  verifica  che   dovranno   autorizzare   l'ulteriore
esercizio. Le  autorizzazioni  rilasciate  devono  essere  notificate
all'INAIL per l'inserimento nella banca dati informatizzata,  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. ed alle ASL competenti
per territorio. 
    4.3.2.3. Quando l'attrezzatura ha  caratteristiche  tali  da  non
consentire adeguate condizioni di accessibilita'  all'interno.  anche
nei riguardi della sicurezza, o risulta  comunque  non  ispezionabile
completamente. l'ispezione e' integrata.  limitatamente  alle  camere
non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte
la «pressione massima ammissibile» (PS) che  puo'  essere  effettuata
utilizzando un fluido allo stato liquido. 
    4.3.2.4. La non completa ispezionabilita' puo' essere conseguente
alla presenza, su parti  rappresentative  del  recipiente,  di  masse
interne  o  rivestimenti  interni  o   esterni   inamovibili,   anche
parzialmente.  o  la  cui  rimozione  risulti   pregiudizievole   per
l'integrita' delle  membrature  o  dei  rivestimenti  o  delle  masse
stesse. 
    4.3.2.5. La prova di pressione idraulica puo' essere  sostituita.
in caso di necessita' e previa predisposizione da  parte  dell'utente
di opportuni provvedimenti di cautela. con una prova di pressione con
gas (aria o gas inerte) ad un  valore  di  1,1  volte  la  «pressione
massima ammissibile» (PS). In tale caso dovranno essere  prese  tutte
le misure previste dal decreto legislativo n. 81/2008 per  tale  tipo
di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le
quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione. 
    4.3.2.6. La verifica di integrita' per le tubazioni non  comporta
obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' l'esame visivo  interno.
ma opportuni  controlli  non  distruttivi  per  l'accertamento  della
integrita' della struttura. 
    4.4 Verifica di visita interna per generatori di vapore 
    4.4.1. La visita interna consiste nell'esame visivo  delle  parti
dei generatore accessibili ed ispezionabili, tanto  internamente  che
esternamente. 
    4.4.2.  Qualora  durante  la  verifica  emergessero  dubbi  sulla
condizione delle membrature o in  caso  di  necessiti,  a  fronte  di
situazioni evidenti di danno, e' consentito  avvalersi  di  ulteriori
esami  e  prove,  eseguiti  da  personale  adeguatamente  qualificato
incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare  la  permanenza
delle condizioni di stabilita' per la  sicurezza  dell'esercizio  del
generatore stesso. 
    4.5. Verifica di funzionamento per generatori di vapore 
    4.5.1. Per i generatori di vapore oltre agli  esami  e  controlli
previsti al punto 4.3. l. l  si  effettua,  durante  la  verifica  di
funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell'acqua di
alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso. In mancanza
di tale informazione si puo'  far  riferimento  alle  relative  norme
applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la  presenza
del conduttore abilitato, quando previsto. 
    4.6. Verifica di impianti di riscaldamento 
    4.6.  l.  Gli  impianti  di   riscaldamento   centralizzati   con
generatore di calore di  potenzialita'  superiore  a  116  kW  devono
rispettare. qualora  non  in  contrasto  con  quanto  indicato  nelle
istruzioni per l'uso. le prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL. 
    4.7. Verifiche periodiche di attrezzature particolari 
    4.7.1. I recipienti di capacita' fino  a  13  m³  contenenti  GPL
possono usufruire dell'esonero dalle verifiche periodiche di  cui  ai
precedenti punti 4.2. e 4.3.1. alle condizioni di cui all'articolo  3
del decreto del 29 febbraio 1988 di cui all'articolo 6  del  presente
decreto. 
    4.7.2. Le modalita' di effettuazione della verifica di integrita'
sui recipienti di capacita' non superiore a 13 m³ contenenti GPL. con
verifiche a campione a mezzo della tecnica  dell'emissione  acustica,
nonche' le modalita' di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti
abilitati  all'effettuazione   delle   suddette   verifiche   restano
disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all'articolo  6
del presente decreto. 
    4.7.3. Per  i  serbatoi  criogenici  con  intercapedine  isolante
sottovuoto  non  soggetti  ad  azione  interna  di  corrosione  o  di
abrasione o di erosione, la verifica  d'integrita'  consiste  in  una
prova pneumatica, di norma mediante lo  stesso  gas  contenuto.  alla
pressione di 1.1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). ed in
una   prova   di   ermeticita'   al   vuoto. Il   grado   di    vuoto
nell'intercapedine sara'  spinto  fino  a  1000  micron  Hg  e  sara'
controllato con un vacuometro; la prova avra' la durata minima  di  3
ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto.  Al
termine della prova il grado di vuoto  nell'intercapedine,  letto  al
vacuometro, non dovra' discostarsi dalla  lettura  iniziale.  Non  e'
richiesto il controllo spessimetrico. 
    4.7.4. Le attrezzature/insiemi itineranti, che  in  relazione  al
loro impiego possono essere movimentati frequentemente da un luogo di
lavoro all'altro, possono essere assoggettati  a  verifica  periodica
direttamente presso il  magazzino  distributore  anziche'  presso  il
cantiere di lavoro. 
    4.7.5. Per le attrezzature che lavorano in condizioni  di  regime
tali per cui possono essere  significativi  fenomeni  di  scorrimento
viscoso o  di  fatica  oligociclica,  si  osservano  le  prescrizioni
tecniche  vigenti  in  materia.   Le   autorizzazioni   all'ulteriore
esercizio vengono rilasciate dall'INAIL sulla base della  valutazione
effettuata dal datore di lavoro. 
    4.8. Considerazioni generali 
    4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticita'
per l'esercizio, il soggetto  incaricato  deve  ordinare  il  divieto
d'uso della attrezzatura. 
    4.8.2.  Ove  anche  a  seguito  di  riparazioni,  sostituzioni  o
modifiche l'attrezzatura non dia  garanzia  di  idoneo  funzionamento
essa deve declassata, utilizzato a pressione atmosferica o demolita. 
    5. Procedure amministrative 
    5.1. La prima delle verifiche periodiche 
    5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  un'attrezzatura
di  lavoro  fra  quelle  riportate  nell'allegato  VII  del   decreto
legislativo n. 81/2008, ne da' immediata comunicazione all'INAIL  per
consentire la gestione della relativa  banca  dati.  L'INAIL  assegna
all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica  al  datore  di
lavoro. 
    5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del  termine
per l'esecuzione della prima  delle  verifiche  periodiche  stabilito
dall'allegato VII del decreto  legislativo  n.  81/2008  in  funzione
della specifica attrezzatura di lavoro,  il  datore  di  lavoro  deve
richiedere  all'INAIL  l'esecuzione  della  prima   delle   verifiche
periodiche. comunicando il  luogo  presso  il  quale  e'  disponibile
l'attrezzatura  per  l'esecuzione  della  verifica.  Per  i  carrelli
semoventi  a  braccio   telescopico,   le   piattaforme   di   lavoro
autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi  da  cantiere
con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli  idroestrattori  a
forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo  n.
81/2008, gia' messi in servizio alla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  la  richiesta   di   prima   verifica   periodica
costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione  all'INAIL  per
le finalita' di cui al punto 5.1.1. 
    5.1.3. Per  i  carrelli  semoventi  a  braccio  telescopico,  gli
ascensori e montacarichi da cantiere con  cabina/piattaforma  guidata
verticalmente e gli  idroestrattori  a  forza  centrifuga,  messi  in
servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovra' essere
attestata da parte del datore di lavoro o da  persona  competente  da
lui  incaricata  la  conformita'  della  macchina  ai  requisiti   di
sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo  n.  81/2008:
tale attestazione dovra' essere allegata alla richiesta  della  prima
delle verifiche periodiche. 
    5.2. Verifiche periodiche successive alla prima 
    5.2.1. Con la periodicita' prevista dall'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima  della  scadenza  del
relativo termine, il  datore  di  lavoro  deve  richiedere  alla  ASL
competente per territorio  l'esecuzione  delle  verifiche  periodiche
successive alla prima,  comunicando  il  luogo  presso  il  quale  e'
disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse. 
    5.3. Disposizioni consumi 
    5.3.1. Per le operazioni di verifica il  datore  di  lavoro  deve
mettere a disposizione  del  verificatore  il  personale  occorrente,
sotto  la  vigilanza  di  un  preposto.  e  i  mezzi  necessari   per
l'esecuzione delle  operazioni  stesse,  esclusi  gli  apparecchi  di
misurazione. 
    5.3.2. La documentazione  concernente  le  verifiche  nonche'  le
denunce  di  cui  al  decreto  ministeriale  12  settembre  1959  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di
messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e  s.m.i.  deve
essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata. 
    5.3.3. Il datore  di  lavoro  deve  comunicare  alla  sede  INAIL
competente per territorio la cessazione  dell'esercizio,  l'eventuale
trasferimento  di  proprieta'  dell'attrezzatura  di  lavoro   e   lo
spostamento delle attrezzature. per l'inserimento in banca dati. 
    5.4. Disposizioni transitorie 
    5.4.1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto.
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia  all'INAIL  e
alle  ASL  territorialmente  competenti  la  documentazione  in   suo
possesso.  riguardante  le  attrezzature  di  lavoro  rientranti  nel
decreto ministeriale 4 marzo  1982.  rispettivamente  ai  fini  della
prima verifica periodica e  delle  verifiiche  periodiche  successive
alla prima. 

(1) da trattarsi come generatori  di  vapor  d'acqua  o  impianti  di
    riscaldamento in accordo all'articolo 3 del decreto  ministeriale
    l° dicembre 1975 

(2) per  gli  obblighi   di   verifica   relativi   all'impianto   di
    riscaldamento si rimanda al punto 4.6.1.