(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
Modalita' per l'abilitazione, il  controllo  e  il  monitoraggio  dei
                   soggetti di cui all'allegato I 
 
    l. Presentazione della domanda 
    1.1. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione  nell'elenco
dei soggetti abilitati. pubblici o privati,  all'effettuazione  delle
verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'allegato  VII  del
decreto legislativo n. 81/2008. deve essere indirizzata al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro - Div. VI,  che  istituisce,  pubblica  ed
aggiorna il suddetto elenco. 
    1.2. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione  di  cui  al
punto 1.1.,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante.  deve  essere
prodotta anche in via telematica  certificata  e  contenere  l'elenco
delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008  per  le  quali  il  soggetto  pubblico  o  privato   intende
effettuare le verifiche, l'indicazione delle Regioni di intervento  e
l'elenco della documentazione allegata. 
    2. Documentazione  richiesta  per  l'iscrizione  nell'elenco  dei
soggetti pubblici o privati 
    2.1. All'istanza di iscrizione nell'elenco dei soggetti  pubblici
o privati da inviarsi con le modalita' di cui  al  punto  1..  devono
essere allegati i seguenti documenti. datati. timbrati e firmati  dal
legale rappresentante. su supporto informatico: 
    a) certificalo di iscrizione alla  camera  di  commercio,  ovvero
estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico: 
    b) copia notarile dell'atto costitutivo e statuto, ovvero estremi
dell'atto normativo per  i  soggetti  di  diritto  pubblico.  da  cui
risulti l'esercizio dell'attivita' oggetto di istanza: 
    c) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti  di  cui
all'allegato I completa di manuale di qualita' redatto ai sensi della
nonna UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato del personale.
dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione di  durata  non
inferiore  a  quella  dell'iscrizione   nell'elenco,   con   relative
qualifiche, titoli di studio, mansioni  ed  organigramma  complessivo
con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa  al
settore delle verifiche, in particolare, l'indicazione nominativa dei
responsabili dei diversi settori di attivita' di verifica: 
    d) elenco dei laboratori di cui. mediante apposita convenzione da
allegare alla domanda. il soggetto pubblico o privato si  avvale  nel
rispetto  della  nonna  UNI  CEI  EN  ISO  IEC  17025.  Elenco  delle
attrezzature  possedute  dai  laboratori  convenzionati.  presso  cui
vengono effettuati esami e/o prove: 
    e) dichiarazione di possesso delle nonne tecniche di riferimento; 
    f) planimetria della sede  centrale.  in  scala  adeguata,  degli
uffici, compresi quelli dislocati nelle Regioni di intervento, in cui
risultino evidenziate la funzione degli ambienti. 
    2.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva
di richiedere ogni altra documentazione ritenuta  necessaria  per  la
verifica del possesso dei requisiti richiesti. 
    3. Procedura di abilitazione 
    3.1. Con provvedimento dei Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituita  presso  lo  stesso  Ministero.  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il  bilancio  dello  Stato,  una  Commissione  per
l'esame della documentazione di cui al punto 2. 
    3.2. La Commissione di cui al punto 3.1. e' composta da: 
    a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente; 
    b) un rappresentante effettivo ed  uno  supplente  del  Ministero
della salute; 
    c) un rappresentante effettivo ed  uno  supplente  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
    d) un rappresentante effettivo  ed  uno  supplente  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 
    e) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento
tecnico delle regioni. 
    3.3. La Commissione di  cui  al  punto  3.1.  svolge  i  seguenti
compiti: 
    a) formula il parere circa l'iscrizione nell'elenco dei  soggetti
abilitati. pubblici o privati entro sessanta giorni dalla data  della
richiesta di iscrizione; 
    b) costituisce ed aggiorna l'elenco dei soggetti abilitati di cui
alla lettera a): 
    c) effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sui soggetti.
pubblici o privati, richiedenti l'abilitazione: 
    d)  formula  il  parere  di  sospensione.  in   caso   di   gravi
inadempienze, dei soggetti abilitati di cui alla lettera a). Nei casi
di  particolare  gravita'  formula   il   parere   di   cancellazione
dall'elenco. 
    3.4. Per le attivita' relative alle lettere a), c) e d) di cui al
punto 3.3 . la Commissione di cui al punto 3.1. puo'  avvalersi,  per
le proprie valutazioni, dell'INAIL o delle ASL che esprimono il  loro
parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. 
    3.5. La  Commissione.  di  cui  al  punto  3.1  si  riunisce,  su
convocazione del presidente e su richiesta  del  presidente  o  della
meta' piu' uno  dei  componenti.  In  ogni  caso  la  Commissione  si
riunisce  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della   richiesta   di
iscrizione nell'elenco. 
    3.6. Le sedute della Commissione di cui al punto 3.1 sono  valide
se risultano presenti  tutti  soggetti  di  cui  al  punto  3.2..  Le
decisioni della Commissione sono prese  all'unanimita'.  Di  ciascuna
seduta deve essere redatto un verbale. 
    3.7. A seguito del parere positivo di cui al  punto  3.3.a).  con
decreto  dirigenziale  del  direttore  generale  della  Tutela  delle
Condizioni di Lavoro del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con  il  direttore  generale  della  Prevenzione
Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per  il
Mercato, la Concorrenza. il Consumatore, la Vigilanza e la  Normativa
Tecnica del Ministero dello sviluppo  economico,  viene  adottato  il
provvedimento  di  iscrizione  nell'elenco  dei  soggetti  abilitati.
pubblici o privati. di cui al punto l. l. 
    4, Condizioni e validita' dell'autorizzazione 
    4.1. L'iscrizione nell'elenco ha validita'  quinquennale  e  puo'
essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo
dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo  le
stesse modalita' previste nel punto 3. 
    4.2. I soggetti abilitati, pubblici o privati,  devono  riportare
in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche
effettuate nonche' i seguenti dati:  regime  di  effettuazione  della
verifica (affidamento diretto da parte del  datore  di  lavoro  o  da
parte del titolare della funzione), data  del  rilascio,  data  della
successiva verifica periodica. datore di lavoro, tipo di attrezzatura
con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n.  81/2008,
costruttore, modello e numero di fabbrica o di  matricola  e  per  le
attrezzature certificate CE  da  parte  di  Organismi  Notificati  il
relativo numero di identificazione: c conservare. per un periodo  non
inferiore  a  dieci  anni,  tutti  gli  atti   documentali   relativi
all'attivita' di verifica. 
    4.3. II registro informatizzato di cui al punto 4.2. deve  essere
trimestralmente (15 aprile, 15  luglio,  15  ottobre  e  15  gennaio)
trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione,  al
fine di  consentire  l'attivita'  amministrativa,  di  controllo,  di
monitoraggio, di costituzione, di gestione e mantenimento della banca
dati di cui all'articolo 3. comma l del presente decreto. 
    5. Verifiche 
    5.1.  Le  ASL  ovvero  le  ARPA  nei  casi  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 2 del presente decreto, devono inviare  all'INAIL,  per
via telematica, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa
le attivita' di verifica  effettuate  nell'anno  precedente  comprese
quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati. 
    5.2. L'INAIL  deve  inviare  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali - Direzione generale della tutela delle  condizioni
di lavoro - Div. VI, entro il 15 maggio di ogni anno,  una  relazione
circa le attivita' di verifica effettuate, comprese quelle svolte dai
soggetti abilitati. pubblici o privati, tenendo conto dei dati di cui
al punto precedente. Tale relazione viene trasmessa alla  Commissione
di cui al punto 3.1. entro il 31 maggio di  ogni  anno,  al  fine  di
acquisire eventuali indicazioni che  possano  migliorare  l'efficacia
delle verifiche periodiche delle attrezzature  oggetto  del  presente
decreto. 
    5.3. L'INAIL e le ASL, ovvero alle ARPA nei casi di cui al  comma
2   dell'articolo   2   del   presente   decreto,   devono    inviare
tempestivamente le eventuali segnalazioni  di  comportamenti  anomali
dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell'effettuazione  delle
verifiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni  oppure  la
sospensione o la cancellazione dall'elenco  dei  soggetti  abilitati,
pubblici o privati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro  -  Div.
VI. 
    5.4. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  per  il
tramite della Commissione di cui al punto  3.1  e  tenuto  conto  del
punto 3 entro il periodo di  validita'  quinquennale  dell'iscrizione
nell'elenco  dei  soggetti  abilitati.  pubblici  o   privati,   puo'
procedere al controllo della  sussistenza  dei  presupposti  di  base
dell'idoneita' dei suddetti soggetti abilitati. 
    5.5. A seguito delle segnalazioni di cui al punto 5,3, o nel caso
di  verifica  della  non  sussistenza   dei   presupposti   di   base
dell'idoneita' dei soggetti abilitati di cui al punto 5.4., acquisito
il parere  dalla  Commissione  di  cui  al  punto  3.1.  l'iscrizione
nell'elenco di cui al punto 1,1, viene sospesa con effetto immediato,
dando luogo al controllo di tutta l'attivita' di verifica fino a quel
momento effettuata da parte della stessa  Commissione,  Nei  casi  di
particolare gravita' si procede alla cancellazione dall'elenco  sopra
citato, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con  il  Ministero  della  salute  e  il  Ministero  dello   sviluppo
economico, adotta sia il provvedimento  dirigenziale  di  sospensione
che quello di cancellazione.