Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della sesta tranche
dei  titoli  stessi  per  un  importo  massimo  del  10   per   cento
dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla
tranche di cui all'articolo  1  del  presente  decreto;  il  predetto
importo massimo verra' arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu'
vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime  tre  cifre
dell'importo stesso siano o non siano  superiori  a  500  euro;  tale
tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti  in
titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 33  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,  citato  nelle
premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'articolo 1  del  presente  decreto  e  verra'  assegnata  con  le
modalita' indicate negli articoli 13  e  14  del  citato  decreto  24
gennaio 2011, in quanto applicabili. 
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 28 aprile 2011. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste "ordinarie" dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa  quella
di  cui  all'articolo  1  del  presente   decreto,   ed   il   totale
complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare. 
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.