Art. 2 
 
  Le  offerte  degli  operatori  relative   alla   tranche   di   cui
all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le  ore
11 del giorno  27  aprile  2011,  con  l'osservanza  delle  modalita'
indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 giugno 2010. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 giugno 2010. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.