Art. 4 
 
  Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e  nel  collocamento
supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  29
aprile 2011, al prezzo di  aggiudicazione  e  con  corresponsione  di
dietimi d'interesse lordi per 45 giorni. 
  Il controvalore da versare  e'  calcolato  moltiplicando  l'importo
nominale  aggiudicato  per  il  "Coefficiente   di   indicizzazione",
riferito alla data  di  regolamento,  per  la  somma  del  prezzo  di
aggiudicazione diviso 100 e del rateo  reale  di  interesse  maturato
diviso 1000e sottraendo dal risultato di  tale  operazione  l'importo
della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8
del citato decreto del 21 giugno 2010. Il rateo reale di interesse e'
calcolato con riferimento ad una base  di  calcolo  di  1000  euro  e
arrotondato  alla  sesta  cifra  decimale,  secondo  le   convenzioni
utilizzate nella procedura per  il  collocamento  mediante  asta  dei
buoni del Tesoro poliennali. 
  Ai  fini  del  regolamento  dell'operazione,  la   Banca   d'Italia
provvedera'  ad  inserire  le  relative  partite  nel   servizio   di
compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari  al  giorno
di regolamento. 
  Il versamento all'entrata del bilancio  statale  del  netto  ricavo
dell'emissione, e relativi  dietimi,  sara'  effettuato  dalla  Banca
d'Italia il medesimo giorno 29aprile 2011. 
  A fronte di tali versamenti, la Sezione  di  Roma  della  Tesoreria
Provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di  entrata  al
bilancio dello Stato,  con  imputazione  al  Capo  X,  capitolo  5100
(unita' di  voto  parlamentare  4.1.1),  articolo  3,  per  l'importo
relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240  (unita'
di voto parlamentare 2.1.3),  articolo  3,  per  quello  relativo  ai
dietimi d'interesse dovuti, al lordo. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.