Art. 5 
 
  Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno
carico al capitolo 2214 (unita'  di  voto  parlamentare  26.1)  dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti  per  gli  anni
successivi. 
  L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario
2021, fara' carico al capitolo che verra'  iscritto  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze
per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' di  voto
parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. 
  L'ammontare   della   provvigione   di    collocamento,    prevista
dall'articolo  8  del  citato  decreto  del  21  giugno  2010,  sara'
scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da  regolare»
e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di  voto  parlamentare  26.1;
codice gestionale 109) dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 aprile 2011 
 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata