Art. 3 Nell'ambito di quanto previsto all'art. 9, comma 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001 n. 452 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2002, n. 16, le vincite di importo non superiore a 531,91 euro possono essere pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del Lotto, il quale provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrita' e completezza dello stesso, nonche' previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione. Per le vincite d'importo superiore a 531,91 euro e fino a 2.300,00 euro lo scontrino deve essere presentato presso il punto di raccolta dove e' stata effettuata la giocata e il raccoglitore, su esplicita richiesta del vincitore, puo', in alternativa al pagamento in contanti, prenotare l'importo della vincita con le modalita' previste al comma 5 dell'art. 9 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 ed all'art. 35, comma 2 del D.P.R. n. 560 /1990.