Art. 3 
 
  Nell'ambito  di  quanto  previsto   all'art.   9,   comma   4   del
decreto-legge 28 dicembre  2001  n.  452  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2002, n. 16, le vincite
di importo non superiore a  531,91  euro  possono  essere  pagate  da
qualsiasi raccoglitore del gioco del  Lotto,  il  quale  provvede  al
ritiro  dello  scontrino  ed  al  pagamento  della  vincita,   previo
accertamento dell'integrita'  e  completezza  dello  stesso,  nonche'
previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del
sistema di automazione. 
  Per le vincite d'importo superiore a 531,91 euro e fino a  2.300,00
euro lo scontrino deve essere presentato presso il punto di  raccolta
dove e' stata effettuata la giocata e il raccoglitore,  su  esplicita
richiesta  del  vincitore,  puo',  in  alternativa  al  pagamento  in
contanti, prenotare l'importo della vincita con le modalita' previste
al comma 5 dell'art. 9 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001,  n.
452 ed all'art. 35, comma 2 del D.P.R. n. 560 /1990.