Art. 4 Al decreto direttoriale 13 luglio 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: All'art. 2, comma 3, lettera c) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «c) modalita' di estrazione a intervallo di tempo: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera, intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 5.00 e fino alle ore 24.00, per un totale massimo di 228 estrazioni, contrassegnate da un numero progressivo giornaliero. Al fine di consentire il rispetto del predetto intervallo di 5 minuti tra un'estrazione e la successiva, il numero massimo complessivo giornaliero delle estrazioni puo' essere ridotto qualora si verifichino impedimenti di qualsivoglia natura. In tali casi, qualora sussistano giocate relative ad estrazioni non ancora effettuate, sono comunque generate estrazioni anche dopo le ore 24.00, fino al numero massimo di 228, senza obbligo di rispetto del predetto intervallo temporale e senza possibilita' di raccolta aggiuntiva.». L'art. 3, comma 2 e' abrogato.