Art. 4 
 
  Al decreto direttoriale 13 luglio 2009 e  successive  modificazioni
sono apportate le seguenti modifiche: 
  All'art. 2, comma 3, lettera c) il primo periodo e' sostituito  dal
seguente: 
  «c) modalita' di estrazione a intervallo di tempo: l'individuazione
dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite  estrazioni,
comuni a tutti i  giocatori  a  livello  nazionale.  Tali  estrazioni
avranno frequenza plurigiornaliera,  intervallate  da  un  tempo  non
inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 5.00  e
fino alle ore  24.00,  per  un  totale  massimo  di  228  estrazioni,
contrassegnate da un  numero  progressivo  giornaliero.  Al  fine  di
consentire il rispetto  del  predetto  intervallo  di  5  minuti  tra
un'estrazione  e  la  successiva,  il  numero   massimo   complessivo
giornaliero  delle  estrazioni  puo'  essere   ridotto   qualora   si
verifichino impedimenti di qualsivoglia natura. In tali casi, qualora
sussistano giocate relative ad estrazioni non ancora effettuate, sono
comunque generate estrazioni anche dopo le ore 24.00, fino al  numero
massimo di 228, senza obbligo di  rispetto  del  predetto  intervallo
temporale e senza possibilita' di raccolta aggiuntiva.». 
  L'art. 3, comma 2 e' abrogato.