Art. 5 
 
  La raccolta del gioco opzionale e complementare al gioco del  Lotto
denominato «LOTTO3» di cui al decreto  direttoriale  del  18  gennaio
2010 e' sospesa a  far  tempo  dal  primo  concorso  successivo  alla
pubblicazione del presente decreto. 
  Le vincite conseguite con  il  «LOTTO3»  potranno  essere  riscosse
entro i termini stabiliti per il gioco del Lotto. 
  Per tutto quanto non espressamente stabilito dal  presente  decreto
valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per  gli
adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed avra' efficacia a partire dalla data  di
pubblicazione. 
    Roma, 19 aprile 2011 
 
                                       Il direttore generale: Ferrara 

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4,
Economia e finanze, foglio n. 138