Art. 5 La raccolta del gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato «LOTTO3» di cui al decreto direttoriale del 18 gennaio 2010 e' sospesa a far tempo dal primo concorso successivo alla pubblicazione del presente decreto. Le vincite conseguite con il «LOTTO3» potranno essere riscosse entro i termini stabiliti per il gioco del Lotto. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' efficacia a partire dalla data di pubblicazione. Roma, 19 aprile 2011 Il direttore generale: Ferrara Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 138