Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11  del  giorno
28 aprile 2011,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 febbraio 2011. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 febbraio 2011. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.