Art. 3 
 
  L'importo minimo sottoscrivibile  dei  CCTeu  di  cui  al  presente
decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno  quindi
avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai  sensi
dell'art. 39 del  decreto  legislativo  n.  213  del  1998,  i  CCTeu
sottoscritti sono rappresentati  da  iscrizioni  contabili  a  favore
degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano  a  godere
dello stesso trattamento  fiscale,  comprese  le  agevolazioni  e  le
esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. 
  La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le  partite
da  regolare  dei  CCTeu  sottoscritti  in  asta,  nel  servizio   di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti  finanziari,
con valuta pari a quella  di  regolamento.  L'operatore  partecipante
all'asta, al fine di regolare i CCTeu assegnati, puo' avvalersi di un
altro intermediario il cui nominativo dovra' essere  comunicato  alla
Banca d'Italia, secondo la normativa  e  attenendosi  alle  modalita'
dalla stessa stabilite. 
  A  fronte  delle  assegnazioni,  gli   intermediari   aggiudicatari
accreditano  i  relativi  importi  sui  conti  intrattenuti   con   i
sottoscrittori.