Art. 4 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia  di  debito  pubblico,  ai  CCTeu  emessi  con  il
presente decreto si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 1ยบ aprile 1996, n.  239,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  nonche'  quelle  di  cui  al  decreto  legislativo  21
novembre 1997, n. 461. 
  I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.