Art. 4 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai CCTeu emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1ยบ aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.