Art. 7 
 
  Possono partecipare all'asta in veste di operatori i  sottoindicati
soggetti, purche'  abilitati  allo  svolgimento  di  almeno  uno  dei
servizi di investimento di  cui  all'art.  1,  comma  5  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico  delle  disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria): 
    a) le banche italiane  comunitarie  ed  extracomunitarie  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di
cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo; le  banche
comunitarie possono partecipare all'asta anche in  quanto  esercitino
le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385
del 1993  senza  stabilimento  di  succursali  nel  territorio  della
Repubblica, purche' risultino curati  gli  adempimenti  previsti  dal
comma 3 del predetto art.  16;  le  banche  extracomunitarie  possono
partecipare all'asta anche  in  quanto  esercitino  le  attivita'  di
intermediazione mobiliare senza  stabilimento  di  succursali  previa
autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB
ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo  n.
385 del 1993; 
    b) le societa' di  intermediazione  mobiliare  e  le  imprese  di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere  e)
e g)  del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  iscritte
nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20,  comma  1
del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese  di  investimento
comunitarie di cui alla lettera  f)  del  citato  art.  1,  comma  1,
iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo. 
  Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi. 
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.