Art. 3 
 
 
                         Rapporto di riesame 
 
  1.  Il  rapporto  di  riesame,  e'  messo  a   disposizione   degli
interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione  delle
informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194.