Art. 3 Ricercatori e tecnologi 1) A decorrere dal 1° dicembre 2010, il personale dal I al III livello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ente italiano Montagna al 30 novembre 2010 ed individuato dall'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto, e' assegnato al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale subentra nella titolarita' dei relativi rapporti di lavoro. 2) Il personale di cui al comma 1, puo' transitare nei ruoli di enti ed istituzioni di ricerca, mediante presentazione di domanda di mobilita' volontaria e conseguente accoglimento da parte dei medesimi enti ed istituzioni, che dovranno valutarla con priorita' assoluta rispetto ad ogni altra forma di reclutamento. 3) Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di agevolare la mobilita' del personale di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica effettua, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, una ricognizione per verificare la disponibilita' di posti presso altri enti ed istituzioni di ricerca. Le disponibilita' acquisite sono comunicate agli interessati affinche', ove non transitati in altri ruoli ai sensi del comma 2, possano presentare domanda di trasferimento ai relativi enti, che dovranno valutarla con priorita' assoluta rispetto ad ogni altra forma di reclutamento. 4) Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 2 e 3, al personale di cui al comma 1 continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto della ricerca, fatto salvo quanto previsto dal comma 5. 5) Il personale di cui al comma 1 che, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sia transitato nei ruoli di enti ed istituzioni di ricerca, secondo le modalita' di cui al comma 2 o 3, e' inquadrato, con decorrenza 1° dicembre 2010, in apposita sezione del ruolo del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.