Art. 5 Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato 1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 e fino alla naturale scadenza del relativo contratto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra nella titolarita' del rapporto di lavoro del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Ente italiano Montagna al 30 novembre 2010, come individuato dall'elenco di cui all'allegato 3 al presente decreto. Il personale di cui al presente comma e' riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali.