Art. 7 Trattamento economico 1) A decorrere dalla data di effettivo inquadramento, al personale di cui agli articoli 2 e 3, inquadrato nei ruoli del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'ambito della categoria di inquadramento, il parametro retributivo di confluenza e' individuato in base ai valori della retribuzione tabellare spettante secondo i CCNL vigenti, fatta salva la determinazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.