Art. 2 
 
  1. Il titolare dell'autorizzazione e'  tenuto  a  rietichettare  il
prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai
rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di  prodotto
giacenti presso gli esercizi di vendita al fine  della  sua  consegna
all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi'  tenuto  ad  adottare
ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli  utilizzatori,   idonea   ad
assicurarne  un  corretto  impiego  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato in via amministrativa  alle  imprese
interessate. 
    Roma, 13 aprile 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello