Art. 4 1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010. Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 3. Il decreto dirigenziale prot. 9112 del 29 aprile 2009 relativo al conferimento alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Grosseto dell'incarico a svolgere le funzioni previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Parrina» e' abrogato. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 aprile 2011 Il direttore generale: La Torre