Art. 4 
 
 
1. La presente autorizzazione puo'  essere  sospesa  o  revocata  con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
qualora  vengano  meno  i  requisiti  che  ne  hanno  determinato  la
concessione e nei casi di mancato adempimento delle  disposizioni  di
cui all'art. 3 del presente decreto. 
 
2. L'autorizzazione conferita con il presente  decreto  ha  validita'
triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
decreto ministeriale 2 novembre 2010. 
 
Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5
del  decreto  ministeriale   2   novembre   2010,   deve   comunicare
all'Ispettorato centrale della tutela della  qualita'  e  repressione
frodi  dei  prodotti  agroalimentari,  l'intenzione   di   confermare
l'indicazione della struttura  di  controllo  di  cui  all'art.  1  o
proporre  un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli   iscritti
nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61. 
 
3. Il decreto dirigenziale prot. 9112 del 29 aprile 2009 relativo  al
conferimento  alla  Camera   di   Commercio   Industria   Artigianato
Agricoltura di Grosseto dell'incarico a svolgere le funzioni previste
dal decreto 29 marzo 2007  per  la  DOC  «Bianco  di  Pitigliano»  e'
abrogato. 
 
Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
 
    Roma, 14 aprile 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre