IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225  recante  «Istituzione  del
Servizio Nazionale di protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile»; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  6
aprile  2009,  n.  3753  ed  in  particolare  l'art.  2  che  prevede
l'utilizzo  della  scheda  Aedes  per  il   rilievo   dei   danni   e
dell'agibilita' di edifici pubblici e privati danneggiati dall'evento
sismico del 6 aprile 2009 in Abruzzo; 
  Considerato  che  una  delle  attivita'  prioritarie  da   svolgere
nell'emergenza post-sismica e' il rilievo del danno e la  valutazione
di agibilita'  e  che  tale  attivita'  consente  di  individuare  le
costruzioni e le aree  che  possono  costituire  un  rischio  per  la
popolazione e quelle che possono  continuare  ad  essere  utilizzate,
riducendo i disagi dei cittadini ed i possibili ulteriori danni; 
  Considerato che, nell'anno  1997,  una  qualificata  rappresentanza
della comunita'  scientifica  ed  istituzionale,  nell'ambito  di  un
Gruppo di Lavoro congiunto del Gruppo Nazionale  per  la  difesa  dai
terremoti e del Servizio sismico nazionale,  ha  messo  a  punto  una
scheda finalizzata al rilievo del danno, ai provvedimenti  di  pronto
intervento ed alla  valutazione  dell'agibilita'  post-sismica  degli
edifici ordinari e che tale scheda e' stata utilizzata nei  territori
della regione Marche colpiti dal terremoto del 26 settembre 1997; 
  Considerato che la predetta scheda e' stata inserita  nel  «Manuale
per la gestione tecnica dei Centri operativi misti (COM)»,  approvato
nel novembre del 1998 dalla Commissione Nazionale per la previsione e
prevenzione dai grandi rischi e che e' stata migliorata ed utilizzata
anche in occasione dei successivi terremoti verificatisi  in  diverse
zone del territorio nazionale; 
  Considerato che,  con  nota  n.  1018/SP  del  10  marzo  1999,  il
Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile
ha trasmesso a tutte le Regioni, per commenti,  il  «Manuale  per  la
gestione tecnica dei Centri operativi misti - COM», evidenziando, tra
l'altro, la necessita' di  organizzare  in  maniera  unitaria  e  con
procedure predefinite le  attivita'  tecniche  successive  all'evento
sismico; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di Stato per il  coordinamento
della protezione civile del 21 aprile 1999, n. 968  che,  nell'ambito
dell'attivita'  volte  al  superamento  dell'emergenza,  ha  disposto
all'obiettivo C4 «la predisposizione, d'intesa  con  il  Dipartimento
dei servizi tecnici nazionali, di un piano tecnico-operativo  per  la
gestione e l'attuazione del rilevamento dell'agibilita' degli edifici
e delle  infrastrutture  danneggiate  da  eventi  sismici  e  per  la
quantificazione   di   massima   dei   danni   subiti,   nonche'   la
predisposizione di una serie di  documenti  tecnici  di  riferimento,
aventi carattere unitario e d'indirizzo, per la  realizzazione  delle
opere di somma urgenza e per quelle  relative  alla  successiva  fase
della  ricostruzione  post-sisma,  da  fornire  agli  organi  tecnici
consultivi nominati  dal  Dipartimento  della  protezione  civile  in
occasione di eventi sismici»; 
  Considerato che, nell'agosto  del  2002,  e'  stato  divulgato  dal
Dipartimento della protezione civile il Manuale per  la  compilazione
della predetta scheda nella sua versione definitiva, alla cui stesura
hanno partecipato gli estensori  della  scheda  di  cui  al  suddetto
Gruppo di lavoro  congiunto,  Gruppo  Nazionale  per  la  difesa  dai
terremoti  -  Servizio   sismico   nazionale,   con   contributi   di
rappresentanti   del   Dipartimento    della    protezione    civile,
dell'Istituto Nazionale di geofisica dei Servizi Centrali dei  vigili
del fuoco; 
  Considerato che, sulla base di quanto disposto dal  Sottosegretario
di Stato per il coordinamento della protezione civile con la predetta
nota n. 1018/SP del 10  marzo  1999,  e'  stata  promossa  un'intensa
attivita' formativa, rivolta sia ai pubblici dipendenti che ai liberi
professionisti, sul tema dell'agibilita' post-sismica e  sui  criteri
di compilazione della predetta scheda; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta del  13
novembre 2008; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvati la scheda Aedes di rilevamento dei danni,  pronto
intervento ed agibilita' per edifici ordinari ed il relativo  manuale
di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 
  2. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome
di Trento e Bolzano e gli Enti locali  dotano  le  proprie  strutture
della scheda e del manuale di cui al  comma  1  e  li  utilizzano  in
occasione di eventi sismici per il rilevamento speditivo  dei  danni,
la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione
dell'agibilita' post-sismica degli edifici  ordinari,  da  intendersi
come unita' di  tipologia  strutturale  ordinaria  (in  muratura,  in
cemento armato o acciaio intelaiato  o  a  setti)  dell'edilizia  per
abitazioni e/o servizi. 
  3. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome
di Trento e Bolzano promuovono, in coordinamento con il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
le iniziative di formazione ed aggiornamento in materia. 
  4.  A  supporto  delle  campagne  di  sopralluogo  post-sisma,   le
Amministrazioni dello Stato, le  Regioni,  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano
seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti
periodici, concordati con il Dipartimento  della  protezione  civile.
L'iscrizione agli elenchi va confermata ogni cinque anni,  a  seguito
di un aggiornamento formativo da realizzarsi anche mediante opportuni
mezzi  telematici.  Gli  elenchi  sono   trasmessi   annualmente   al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri entro il 31 dicembre. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti  per  la
prescritta registrazione. 
    Roma, 5 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi