Art. 2 Programmazione delle Universita' 1. Le Universita' adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui all'art. 1. 2. Attesa l'esigenza di dare alle Universita' il tempo occorrente per predisporre i propri programmi avendo come necessario riferimento anche gli Indicatori con i quali i risultati dell'attuazione degli stessi saranno valutati, i programmi relativi al triennio 2010-2012 sono adottati dalle Universita' entro 90 giorni dalla data della registrazione del decreto di cui al successivo art. 3, comma 2. 3. Successivamente, entro il 30 giugno di ciascun anno, le Universita' potranno adeguare i propri programmi anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 3.