Art. 2 
 
                  Programmazione delle Universita' 
 
  1. Le Universita' adottano  programmi  triennali  coerenti  con  le
linee generali di indirizzo di cui all'art. 1. 
  2. Attesa l'esigenza di dare alle Universita' il  tempo  occorrente
per predisporre i propri programmi avendo come necessario riferimento
anche gli Indicatori con i quali i  risultati  dell'attuazione  degli
stessi saranno valutati, i programmi relativi al  triennio  2010-2012
sono adottati dalle Universita' entro  90  giorni  dalla  data  della
registrazione del decreto di cui al successivo art. 3, comma 2. 
  3.  Successivamente,  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  le
Universita' potranno adeguare i propri programmi anche  in  relazione
al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 3.