Art. 3 Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse 1. Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR, monitora e valuta ex post i programmi delle Universita', prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attivita' di ciascuna Universita', ovvero, al fine di incentivare l'attuazione di azioni coordinate fra le Universita' con sede nella medesima regione, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti complessivi delle attivita' delle Universita' di ciascuna regione, tenuto conto dell'apporto dato da ogni singolo Ateneo, come precisato nel decreto del Ministro di cui al successivo comma 2. 2. I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1, sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori, e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 43/2005. I predetti Indicatori, coerenti con quanto previsto alle lettere a.), b) e c.), di cui art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono altresi' utilizzati ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse di cui allo stesso art. 2. 3. Al fine di tenere conto delle diversita' dimensionali e di prestazione delle Universita', gli Indicatori individuati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo sono ponderati, con le modalita' indicate nello stesso decreto, mediante l'utilizzazione del modello per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario alle Universita', rispettivamente, statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale (Scuole superiori, Scuole di dottorato e Universita' per stranieri), per i quali il predetto Modello non e' utilizzabile, tali Indicatori sono ponderati, con le stesse modalita', mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi. 4. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione....) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, per l'anno 2010, pari a 64.323.433 e quelle che saranno definite nei corrispondenti capitoli per gli anni 2011 e 2012. Al fine di tenere conto della diversa entita' dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono suddivise fra le Universita' statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Universita' non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificita', e' riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Universita' per stranieri. 5. Le risorse di cui al comma 4 relative agli anni 2011 e 2012 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 2 a) fra le Universita', sulla base delle variazioni degli indicatori ponderate con il Modello; b) fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale sulla base delle variazioni degli indicatori ponderate con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relativo agli stessi. 6. Attesa la ridotta entita' delle risorse disponibili per gli anni 2011 e 2012 e l'esigenza di concentrare la destinazione delle stesse al conseguimento di determinati obiettivi, con il decreto di cui al comma 2 possono essere altresi' stabilite, ponderazioni differenziate da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attivita' alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, tenuto comunque conto delle specificita' degli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale. 7. Considerato che i risultati dell'attuazione dei programmi delle Universita' relativi al 2009, ultimo anno del precedente triennio di programmazione 2007-2009, devono essere valutati, le risorse di cui al comma 4 relative all'anno 2010 sono ripartite sulla base delle variazioni degli stessi indicatori di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506 (Indicatori per la valutazione dei risultati della attuazione della programmazione 2007-2009), con le modalita' indicate nello stesso DM. n. 506/2007. A tal fine sono prese in considerazione le differenze tra i valori dei singoli Indicatori di risultato relativi alla fine del 2009 e quelle relative alla fine del 2008 (ultimo anno che e' stato preso in considerazione nel precedente triennio di programmazione), ponderate con il Modello utilizzato per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2009 (ovvero, per gli Istituti ad ordinamento speciale, con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario nello stesso anno 2009), nonche' le medesime ponderazioni che sono state gia' attribuite dagli Atenei per ciascuna area di attivita' in attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 362/2007.