Art. 3 
 
       Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse 
 
  1. Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR, monitora e valuta ex  post
i  programmi  delle  Universita',  prendendo  in   considerazione   i
risultati  dell'attuazione  degli  stessi,  facendo  riferimento   ai
miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli  esiti  delle
attivita' di ciascuna Universita', ovvero,  al  fine  di  incentivare
l'attuazione di azioni coordinate fra le Universita' con  sede  nella
medesima  regione,  facendo  riferimento  ai   miglioramenti   o   ai
peggioramenti  che  caratterizzano  gli   esiti   complessivi   delle
attivita'  delle  Universita'  di  ciascuna  regione,  tenuto   conto
dell'apporto dato da ogni singolo Ateneo, come precisato nel  decreto
del Ministro di cui al successivo comma 2. 
  2. I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione  di
cui al comma 1, sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi,
nel seguito denominati Indicatori, e sono individuati nel decreto del
Ministro di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge  n.  43/2005.  I
predetti Indicatori, coerenti con quanto previsto alle  lettere  a.),
b) e c.),  di  cui  art.  2  (misure  per  la  qualita'  del  sistema
universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono altresi'  utilizzati  ai  fini
della definizione dei criteri di ripartizione delle  risorse  di  cui
allo stesso art. 2. 
  3. Al fine di tenere  conto  delle  diversita'  dimensionali  e  di
prestazione delle Universita', gli Indicatori individuati nel decreto
di cui al comma 2  del  presente  articolo  sono  ponderati,  con  le
modalita' indicate nello stesso decreto, mediante l'utilizzazione del
modello per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario alle
Universita', rispettivamente,  statali  e  non  statali,  di  seguito
denominato  Modello.  Per  gli  Istituti  universitari   statali   ad
ordinamento  speciale  (Scuole  superiori,  Scuole  di  dottorato   e
Universita' per stranieri), per i quali il predetto  Modello  non  e'
utilizzabile,  tali  Indicatori  sono  ponderati,   con   le   stesse
modalita', mediante le  percentuali  di  ripartizione  del  fondo  di
finanziamento ordinario relative agli stessi. 
  4. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  gennaio  1998,  n.  25,  ai   fini
dell'attuazione dei  precedenti  commi  del  presente  articolo  sono
prioritariamente  destinate  le  risorse  finanziarie  iscritte   nel
capitolo 1690  (fondo  per  la  programmazione....)  dello  stato  di
previsione    della    spesa    del    Ministero     dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, per l'anno 2010, pari a  64.323.433
e quelle che saranno definite nei  corrispondenti  capitoli  per  gli
anni 2011 e 2012. Al fine di tenere conto della diversa  entita'  dei
trasferimenti ministeriali per il funzionamento,  tali  risorse  sono
suddivise fra le Universita' statali (ivi compresi  gli  Istituti  ad
ordinamento speciale) e le  Universita'  non  statali  in  due  quote
proporzionali al relativo  fondo  di  finanziamento  ordinario.  Agli
Istituti universitari statali ad ordinamento speciale,  tenuto  conto
della loro specificita', e' riservata una percentuale  delle  risorse
pari a quella attribuita complessivamente agli stessi  a  valere  sul
fondo  di  finanziamento  ordinario,  distintamente  per  le   Scuole
Superiori  e  le  Scuole  di  dottorato  e  per  le  Universita'  per
stranieri. 
  5. Le risorse di cui al comma 4 relative agli anni 2011 e 2012 sono
ripartite, all'inizio di ciascun anno, secondo le modalita'  indicate
nel decreto di cui al comma 2 
    a)  fra  le  Universita',  sulla  base  delle  variazioni   degli
indicatori ponderate con il Modello; 
    b) fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento  speciale
sulla  base  delle  variazioni  degli  indicatori  ponderate  con  le
percentuali di ripartizione  del  fondo  di  finanziamento  ordinario
relativo agli stessi. 
  6. Attesa la ridotta entita' delle risorse disponibili per gli anni
2011 e 2012 e l'esigenza di concentrare la destinazione delle  stesse
al conseguimento di determinati obiettivi, con il decreto di  cui  al
comma 2 possono essere altresi' stabilite, ponderazioni differenziate
da attribuire ai risultati nelle cinque  diverse  aree  di  attivita'
alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo  di  cui  al
presente decreto, tenuto  comunque  conto  delle  specificita'  degli
Istituti universitari statali ad ordinamento speciale. 
  7. Considerato che i risultati dell'attuazione dei programmi  delle
Universita' relativi al 2009, ultimo anno del precedente triennio  di
programmazione 2007-2009, devono essere valutati, le risorse  di  cui
al comma 4 relative all'anno 2010 sono  ripartite  sulla  base  delle
variazioni degli stessi indicatori di cui al decreto ministeriale  18
ottobre 2007, n. 506 (Indicatori per  la  valutazione  dei  risultati
della attuazione della programmazione 2007-2009),  con  le  modalita'
indicate nello stesso DM. n. 506/2007.  A  tal  fine  sono  prese  in
considerazione le differenze tra i valori dei singoli  Indicatori  di
risultato relativi alla fine del 2009 e quelle relative alla fine del
2008 (ultimo anno che e' stato preso in considerazione nel precedente
triennio di programmazione), ponderate con il Modello utilizzato  per
la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario  nell'anno  2009
(ovvero, per gli Istituti ad ordinamento speciale, con le percentuali
di ripartizione del fondo di  finanziamento  ordinario  nello  stesso
anno 2009), nonche' le medesime  ponderazioni  che  sono  state  gia'
attribuite dagli Atenei per ciascuna area di attivita' in  attuazione
dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 362/2007.