Art. 4 
 
                Fusioni e federazioni di Universita' 
 
  1. Attesa l'esigenza prioritaria di avviare nel  presente  triennio
di programmazione, in coerenza con le Linee guida  del  Governo,  una
razionalizzazione    del    sistema    universitario,    finalizzata,
nell'interesse degli studenti, a garantire la  qualita'  degli  studi
superiori, nonche' un piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse,  con
successivi decreti, da inviare alla Corte dei  Conti,  sentiti  CRUI,
CUN e CNSU, sono definiti criteri e  modalita'  per  la  fusione,  ai
sensi dell'art. 2,  comma  5,  lettere  a)  e  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, tra  Atenei  (ivi
compresi  gli  istituti  ad   ordinamento   speciale)   aventi   sede
prioritariamente nella  medesima  citta'  o,  se  non  oggettivamente
possibile, nella medesima regione. 
  2.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza  e  la  qualita'   della
didattica, della ricerca  e  della  gestione,  di  razionalizzare  la
distribuzione   delle   sedi   universitarie   e    di    ottimizzare
l'utilizzazione  delle  strutture   universitarie,   con   successivi
decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN  e  CNSU,
sono definiti criteri e modalita' per la federazione di  due  o  piu'
Universita' aventi sede prioritariamente nella medesima citta' o,  se
non oggettivamente  possibile,  nella  medesima  regione,  o  se  non
oggettivamente possibile, in regioni confinanti.