Art. 4 Fusioni e federazioni di Universita' 1. Attesa l'esigenza prioritaria di avviare nel presente triennio di programmazione, in coerenza con le Linee guida del Governo, una razionalizzazione del sistema universitario, finalizzata, nell'interesse degli studenti, a garantire la qualita' degli studi superiori, nonche' un piu' efficiente utilizzo delle risorse, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalita' per la fusione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettere a) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, tra Atenei (ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale) aventi sede prioritariamente nella medesima citta' o, se non oggettivamente possibile, nella medesima regione. 2. Al fine di migliorare l'efficienza e la qualita' della didattica, della ricerca e della gestione, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture universitarie, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalita' per la federazione di due o piu' Universita' aventi sede prioritariamente nella medesima citta' o, se non oggettivamente possibile, nella medesima regione, o se non oggettivamente possibile, in regioni confinanti.