Art. 5 Nuove Universita' statali 1. Per le medesime motivazioni di cui all'art. 4, nel corso degli anni 2010-2012 non si da' luogo alla istituzione di nuove Universita' statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale), se non ad esito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione di cui allo stesso art. 4. 2. Con successivi DDMM, da inviare alla Corte dei Conti, possono essere definiti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, criteri e modalita' per la trasformazione in Universita' statali di Universita' non statali di cui all'art. 6.