Art. 5 
 
                      Nuove Universita' statali 
 
  1. Per le medesime motivazioni di cui all'art. 4, nel  corso  degli
anni 2010-2012 non si da' luogo alla istituzione di nuove Universita'
statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale),  se  non
ad esito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione di  cui
allo stesso art. 4. 
  2. Con successivi DDMM, da inviare alla Corte  dei  Conti,  possono
essere definiti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, criteri e modalita' per la
trasformazione in Universita' statali di Universita' non  statali  di
cui all'art. 6.