Art. 6 Nuove Universita' non statali 1. Con successivi DD.MM., da inviare alla Corte dei Conti, in relazione al perseguimento di obiettivi di maggiore qualificazione e diversificazione del sistema universitario, puo' essere disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR di cui al successivo comma 3, e comunque senza oneri a carico del fondo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e del fondo di cui all'art. 5, comma 1, lett c.), della legge 24 dicembre 1993, n. 537: a) l'istituzione di nuove Universita' non statali, sulla base di proposte di soggetti pubblici e privati che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale con insegnamenti prevalentemente in lingua inglese, rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non soddisfatti dagli attuali corsi di studio; b) l'istituzione come Universita' non statali delle filiazioni italiane di Universita' straniere, a condizione che i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento in attuazione della legge 11 luglio 2002, n. 148 e del relativo regolamento adottato con decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, da almeno un triennio dalla data del presente decreto. Le relative proposte sono formulate d'intesa con l'Universita' straniera, in ordine anche alla cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del predetto decreto ministeriale di istituzione della nuova Universita' italiana. 2. Le proposte di cui al comma 1 sono presentate, corredate dalla documentazione indicata all'allegato C del presente decreto (che e' parte integrante dello stesso), ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio ai fini del motivato parere degli stessi e del successivo invio al Ministero per il seguito di competenza. I termini improrogabili di presentazione delle proposte e dei pareri dei Comitati regionali sono stabiliti con successivo D.M., da pubblicare nella G.U., successivamente alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente dell'ANVUR e nei termini indicati al seguente comma 3. 3. Le proposte presentate nei termini di cui al comma 2 sono oggetto di relazione tecnica dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 2, comma 138 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volta ad accertare il possesso di risorse adeguate a sostenere l'avvio e il corretto funzionamento nel tempo dei corsi di studio, sulla base di standard quali-quantitativi definiti e resi pubblici preventivamente all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dall'ANVUR stessa. 4. Con il decreto ministeriale di istituzione delle Universita' di cui al comma 1 viene contestualmente disposta la approvazione dello statuto e, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del regolamento didattico d'Ateneo. Al termine del terzo, del quinto e del settimo anno di attivita', l'ANVUR provvede ad effettuare una valutazione complessiva dei risultati conseguiti dalle predette Universita' nelle attivita' di didattica e di ricerca. Nei casi di valutazione negativa da parte dell'ANVUR al termine del settimo anno di attivita', con decreto del Ministro viene disposta la soppressione dell'Universita', secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lettera d.) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998. 5. Fermo restando quanto disposto all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, considerata l'esigenza di procedere preliminarmente al riassetto delle Universita' telematiche attualmente esistenti mediante l'adozione del regolamento previsto dallo stesso art. 2, comma 148, della legge n. 286/2006, in corso di definizione, nel presente triennio di programmazione non si da' comunque luogo alla istituzione di nuove Universita' non statali telematiche. 6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).