Art. 6 
 
                    Nuove Universita' non statali 
 
  1. Con successivi DD.MM., da  inviare  alla  Corte  dei  Conti,  in
relazione al perseguimento di obiettivi di maggiore qualificazione  e
diversificazione del sistema universitario, puo' essere disposta,  ai
sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n.  25,  previa  relazione  tecnica
favorevole dell'ANVUR di cui al successivo comma 3, e comunque  senza
oneri a carico del fondo di cui alla legge 29 luglio 1991, n.  243  e
del fondo di cui all'art. 5,  comma  1,  lett  c.),  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537: 
    a) l'istituzione di nuove Universita' non statali, sulla base  di
proposte di soggetti pubblici e privati che prevedano corsi di laurea
e di laurea magistrale con  insegnamenti  prevalentemente  in  lingua
inglese,  rivolti  prioritariamente   a   studenti   extracomunitari,
finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a
livello  internazionale,  non  soddisfatti  dagli  attuali  corsi  di
studio; 
    b) l'istituzione come Universita' non  statali  delle  filiazioni
italiane  di  Universita'  straniere,  a  condizione  che  i   titoli
rilasciati  in  Italia  siano  stati  dichiarati   ammissibili   alle
procedure di riconoscimento in attuazione della legge 11 luglio 2002,
n. 148 e del relativo regolamento adottato con  decreto  ministeriale
26 aprile 2004, n. 214, da almeno un triennio dalla data del presente
decreto.  Le  relative   proposte   sono   formulate   d'intesa   con
l'Universita'  straniera,  in  ordine  anche  alla  cessazione  della
filiazione  contestualmente   all'adozione   del   predetto   decreto
ministeriale di istituzione della nuova Universita' italiana. 
  2. Le proposte di cui al comma 1 sono presentate,  corredate  dalla
documentazione indicata all'allegato C del presente decreto  (che  e'
parte  integrante  dello  stesso),  ai  Comitati  regionali   (ovvero
provinciali) di coordinamento competenti per territorio ai  fini  del
motivato parere degli stessi e del successivo invio al Ministero  per
il seguito di competenza. I termini  improrogabili  di  presentazione
delle proposte e dei pareri dei Comitati regionali sono stabiliti con
successivo D.M., da pubblicare nella G.U., successivamente alla  data
di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente
dell'ANVUR e nei termini indicati al seguente comma 3. 
  3. Le proposte presentate nei  termini  di  cui  al  comma  2  sono
oggetto di relazione tecnica dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 2,  comma
138 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla  legge
24 novembre 2006, n. 286 e dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n.
241, volta ad accertare il possesso di risorse adeguate  a  sostenere
l'avvio e il corretto funzionamento nel tempo dei  corsi  di  studio,
sulla base di standard quali-quantitativi definiti  e  resi  pubblici
preventivamente all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma
2 dall'ANVUR stessa. 
  4. Con il decreto ministeriale di istituzione delle Universita'  di
cui al comma 1 viene contestualmente disposta la  approvazione  dello
statuto e, previo parere del Consiglio universitario  nazionale,  del
regolamento didattico d'Ateneo. Al termine del terzo,  del  quinto  e
del settimo anno di attivita', l'ANVUR  provvede  ad  effettuare  una
valutazione  complessiva  dei  risultati  conseguiti  dalle  predette
Universita' nelle attivita' di didattica e di ricerca.  Nei  casi  di
valutazione negativa da parte dell'ANVUR al termine del settimo  anno
di attivita', con decreto del Ministro viene disposta la soppressione
dell'Universita', secondo  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  5,
lettera d.) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998. 
  5. Fermo restando  quanto  disposto  all'art.  2,  comma  148,  del
decreto legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  dalla  legge  24
novembre  2006,  n.  286,   considerata   l'esigenza   di   procedere
preliminarmente   al   riassetto   delle   Universita'    telematiche
attualmente esistenti mediante l'adozione  del  regolamento  previsto
dallo stesso art. 2, comma 148, della legge n. 286/2006, in corso  di
definizione, nel presente  triennio  di  programmazione  non  si  da'
comunque luogo alla istituzione  di  nuove  Universita'  non  statali
telematiche. 
  6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).